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Sentenza

Sentenza n. 14540/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202506884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da due procedure speciali di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per asserita inidoneità fisica, nonché clausola del bando che sottoponeva i candidati al possesso dei requisiti fisici previsti per i ruoli operativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente al personale volontario dei vigili del fuoco, aveva partecipato alla procedura speciale per l'assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, dopo avere superato la prova selettiva, era stato sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019. Era stato quindi escluso per la diagnosi di varici ed ectasie estese e voluminose dell'arto inferiore sinistro, ritenuta causa di non idoneità ai sensi dell'Allegato A, punto 12, del medesimo decreto. Con il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019, dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 e degli artt. 1, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, sproporzione e illogicità. In particolare, ha contestato la corrispondenza tra la diagnosi posta a fondamento dell'esclusione e la documentazione medica prodotta, e ha sostenuto che fosse illegittimo applicare agli aspiranti operatori i requisiti fisici più rigorosi previsti per il personale che svolge funzioni operative, anziché quelli dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali. Ha inoltre evidenziato che gli operatori svolgono funzioni basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, non assimilabili alle mansioni di soccorso proprie dei ruoli operativi, e che la procedura era diretta alla stabilizzazione di personale precario. Con motivi aggiunti ha impugnato, per illegittimità derivata, le note relative all'avvio della procedura di scelta della sede e all'assegnazione delle sedi, lamentando la propria esclusione da tali fasi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo ritenendo assorbente la censura relativa all'illegittima applicazione ai candidati al ruolo degli operatori dei requisiti psico-fisici previsti dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019 per il personale che espleta funzioni operative. Il giudice ha rilevato che i requisiti psicofisici devono essere correlati alle mansioni concretamente svolte e che, secondo l'art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, gli operatori svolgono funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, prevalentemente riconducibili ad attività d'ufficio, manutenzione, installazione, gestione documentale e custodia, senza le peculiarità fisiche proprie dei servizi di soccorso operativo. Ha inoltre osservato che l'art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 imponeva, per l'accesso alla qualifica di operatore, la valutazione secondo l'art. 2 del d.m. n. 166/2019, specificamente riferito ai ruoli tecnico-professionali. L'applicazione dell'art. 1, anziché dell'art. 2, è stata ritenuta sproporzionata e irragionevole anche perché il d.m. n. 166/2019 contiene già una disciplina speciale per gli operatori. Sono stati annullati il provvedimento di esclusione e, parzialmente, il bando, nella parte in cui imponeva la verifica dei requisiti dell'art. 1 invece di quelli dell'art. 2. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva successivamente partecipato alla scelta della sede ed era stato assegnato al Comando di Milano, sia pure con riserva; tale assegnazione dovrà essere consolidata previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2 del d.m. n. 166/2019. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative

    La disposizione riguarda i ruoli operativi e non può essere applicata ai candidati al ruolo degli operatori quando le mansioni di questi ultimi non presentano le caratteristiche proprie dell'attività operativa di soccorso.

  • art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166

    Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali

    È la disciplina applicabile alla valutazione dell'idoneità dei candidati al ruolo degli operatori, in quanto ruolo tecnico-professionale.

  • art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il personale concorrente per la qualifica di operatore deve essere valutato sul piano psico-fisico ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019 e non dell'art. 1.

  • art. 4 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Descrive le mansioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, caratterizzate da attività di soccorso, prevenzione e vigilanza e da operazioni connesse all'impiego di mezzi e attrezzature.

  • art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale

    La disposizione distingue le funzioni degli operatori da quelle del personale operativo e conferma che il profilo degli operatori non giustifica l'applicazione dei requisiti fisici più stringenti previsti per i ruoli operativi.

  • art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato quale fondamento del principio secondo cui i requisiti di accesso devono essere proporzionati allo specifico profilo professionale e alle mansioni cui il dipendente sarà adibito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sui motivi aggiunti, essendo il ricorrente stato successivamente ammesso alla scelta della sede e assegnato a una sede, sia pure con riserva.

  • Direttiva 2000/78/CE

    La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

    La verifica dei requisiti psicofisici nei servizi di soccorso è legittima se funzionale alle mansioni operative concretamente esercitate, ma non può estendersi automaticamente a personale destinato a funzioni tecnico-professionali diverse.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, i requisiti di idoneità psicofisica devono essere correlati alle mansioni concretamente proprie del profilo professionale messo a concorso e non possono essere applicati in modo indifferenziato a ruoli con funzioni diverse.
  • L'amministrazione può richiedere requisiti psicofisici rigorosi per il personale destinato a servizi operativi di soccorso, ma tali requisiti devono essere giustificati dalle funzioni operative effettivamente esercitate.
  • Quando una disciplina normativa distingue tra ruoli operativi e ruoli tecnico-professionali e prevede requisiti di idoneità specifici per questi ultimi, il bando non può sostituire la disciplina speciale applicando ai candidati i requisiti più gravosi dei ruoli operativi.
  • La clausola del bando che sottopone i candidati a requisiti psicofisici sproporzionati rispetto alle mansioni del profilo ricercato è illegittima e comporta l'annullamento sia della clausola sia del provvedimento di esclusione adottato sulla sua base.
  • L'annullamento della clausola del bando per errata individuazione dei requisiti di idoneità impone una nuova verifica dei candidati alla luce della disciplina corretta e produce un effetto conformativo sull'eventuale assegnazione già disposta con riserva.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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