Sentenza del 22/03/2021 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava gli avvisi di accertamento Ici (2011) e Imu (2012-2015) e i provvedimenti di diniego/rimborso Tasi (2014-2015) sostenendo di essere pieno proprietario e di avere l'immobile di Bosco Chiesanuova adibito ad abitazione principale, con residenza e dimora abituale, beneficiando dell'agevolazione prevista dall'art.13, comma 2, DL 6/12/2011 n.201. Il comune aveva disconosciuto l'agevolazione perché il coniuge (B.D.) risultava aver usufruito della medesima agevolazione per un altro immobile nel comune di Grezzana, ritenendo che l'agevolazione per abitazione principale richieda l'unicità del nucleo familiare e della dimora.
La decisione
La Commissione ha parzialmente accolto l'appello limitatamente all'annullamento delle sanzioni tributarie per la inapplicabilità delle stesse, dovuto a precedenti interpretazioni contrastanti della norma agevolativa. Per il resto ha confermato la sentenza di primo grado: il diritto all'agevolazione non è stato riconosciuto all'immobile di Bosco Chiesanuova perché, secondo la Commissione (e in linea con pronunce della Corte di Cassazione), l'agevolazione per l'abitazione principale compete con riferimento a un unico immobile del nucleo familiare e richiede la convivenza/residenza del nucleo nella stessa abitazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, DL 6/12/2011 n. 201
La Commissione interpreta la norma nel senso che le agevolazioni per l'abitazione principale spettano per un solo immobile riferito al nucleo familiare e che, per beneficiare dell'esclusione, occorre che i coniugi (il nucleo) abbiano stabile dimora e residenza nella medesima abitazione; norma agevolativa da interpretare restrittivamente.
art. 10 L. 27/07/2000 n. 212
Richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione e i diritti di difesa; la decisione non accoglie un'applicazione favorevole al contribuente su questo punto.
Corte di Cassazione, ordinanze nn. 4166, 4170, 20130, 28535/2020
Giurisprudenza richiamata che tende a confermare la tesi secondo cui l'agevolazione dell'abitazione principale non può essere riconosciuta a più immobili in capo ai coniugi/disgiunti nuclei e che richiede l'unicità del nucleo familiare/dimora.
Massime di principio
- L'agevolazione per l'abitazione principale (art.13, comma 2 DL 201/2011) va interpretata restrittivamente: è riferita a un unico immobile del nucleo familiare e richiede che il nucleo (coniugi) abbia stabile dimora e residenza nella stessa abitazione.
- Se i coniugi risultano residenti o dimoranti in immobili diversi (anche in comuni diversi) aumenta il rischio che l'amministrazione neghi l'agevolazione: occorre verificare la documentazione anagrafica e la prova della dimora effettiva.
- In presenza di giurisprudenza contrastante sull'applicazione di una norma agevolativa, le sanzioni possono essere annullate per mancata certezza interpretativa, ma gli accertamenti sostanziali (tributo dovuto) possono comunque essere confermati.
- Per difendere la richiesta di agevolazione è necessario produrre prova solida e coerente (iscrizione anagrafica, certificazioni, indizi concreti di dimora abituale) e, se possibile, precedenti amministrativi o giurisprudenziali favorevoli.
- In contenziosi simili, valutare sia il profilo sostanziale (esistenza dei requisiti per l'agevolazione) sia quello procedurale (motivazione degli atti, applicabilità delle sanzioni) perché è possibile ottenere l'annullamento delle sanzioni anche se il rimborso dell'imposta non viene riconosciuto.
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