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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento a firma del direttore area territorio, settore programmazione territoriale del Comune di Como, datato 10.12.2025, recante “richiesta di un piano di monitoraggio delle lesioni rilevate nell’appartamento sito in piazza De Gasperi n. 10 identificato in catasto al foglio di mappa n. 5/Bor particella n. 108 sub 708, categoria A/2 e parti strutturali comuni al fine di tutelare la privata incolumità”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta di predisposizione e attuazione di un piano di monitoraggio delle lesioni rilevate nell'appartamento e nelle parti strutturali comuni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del direttore dell'area territorio e del settore programmazione territoriale del Comune di Como che le aveva richiesto un piano di monitoraggio delle lesioni presenti nell'appartamento e nelle parti strutturali comuni, al fine di tutelare la privata incolumità. Dal testo non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Como e uno dei proprietari dell'unità immobiliare collegata, mentre l'altro controinteressato non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'ordine rivolto alla ricorrente apparisse giustificato in ragione della presenza di una soletta comune tra gli appartamenti catastalmente individuati ai subalterni 707 e 708, di proprietà rispettivamente della ricorrente e di altro proprietario. Ha inoltre rilevato che il provvedimento riguardava anche il monitoraggio di parti comuni. In ogni caso, l'esecuzione dell'atto comportava unicamente l'attuazione di un piano di monitoraggio delle lesioni e non determinava un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia dell'atto.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata quando l'esecuzione del provvedimento impugnato non è idonea a determinare un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente.
  • Un ordine amministrativo diretto al monitoraggio di lesioni strutturali può apparire giustificato, in sede cautelare, quando riguarda elementi costruttivi comuni a più unità immobiliari e mira alla tutela della privata incolumità.
  • La presenza di parti strutturali comuni può giustificare il coinvolgimento nel piano di monitoraggio anche del proprietario di una sola delle unità immobiliari interessate.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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