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Sentenza

Sentenza n. 1453/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento quanto riguarda al ricorso introduttivo: del decreto n. 368 del 24.6.2025, notificato in data 27.6.2025, con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale valutazioni ambientali, di concerto con la Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il "progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Carlentini", con potenza nominale complessiva pari a 50,08 MWp, da realizzare nel comune di Carlentini (SR), C.da Tenuta Grande"; del parere n. 679 del 22.4.2025 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; della nota prot. n. 20224 del 27.05.2025 (prot. MASE n. 101448 del 27.5.2025), conosciuta solo in data 2.9.2025, con la quale l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana ha concertato l’adozione del provvedimento di diniego di VIA; di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi compresi, ove occorrer possa: - nota prot. MASE n. 187980 del 16.10.2024, con la quale la Divisione V della Direzione Generale Valutazioni ambientali ha chiesto al Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di voler provvedere alla trasmissione dei rispettivi pareri di competenza "con ogni possibile urgenza"; - nota prot. MASE n. 92405 del 15.05.2025 con la quale la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana il concerto, ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.lgs. 152/2006, sul provvedimento di compatibilità ambientale. quanto ai motivi aggiunti presentati da TRINA SOLAR STG S.R.L. il 25 novembre 2025: - di tutti gli atti già in precedenza impugnati, ulteriormente illegittimi alla luce del parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali – Assessorato territorio e Ambiente – presso la Regione Siciliana n. 132 del 4.04.2025, osteso alla ricorrente il 25.9.2025 con nota prot. 66623, con il quale la richiamata Commissione ha espresso “parere favorevole” alla realizzazione del Progetto, sia riguardo alla “Compatibilità Ambientale” che alla “Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.”

Giustizia amministrativa202501965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto fotovoltaico nel Comune di Carlentini, unitamente al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al concerto regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti VIA)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto di VIA negativo, il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il concerto dell’Assessorato regionale dei beni culturali, deducendo: il contrasto tra il parere negativo della Commissione tecnica e il parere ritenuto favorevole degli organi regionali; il mancato esercizio di un’autonoma valutazione da parte del MASE e il difetto di motivazione; la violazione dei principi di dissenso costruttivo, leale collaborazione, proporzionalità e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché dell’art. 10-bis l. 241/1990; la mancata attivazione del soccorso istruttorio per integrare la documentazione progettuale; l’idoneità dell’area ai sensi della disciplina sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili; l’assenza di effettivi profili di criticità ambientale e la violazione del principio di precauzione; l’illegittimità del parere tecnico per carenze istruttorie e motivazionali, con riguardo soprattutto alla Valutazione di incidenza; l’illegittimità del concerto regionale. Con motivi aggiunti la società ha dedotto inoltre che il parere favorevole successivamente osteso della Commissione tecnica specialistica regionale sulla compatibilità ambientale e sulla valutazione di incidenza avrebbe dimostrato il contrasto tra gli organi coinvolti e l’illegittimità del concerto regionale negativo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. 152/2006, l’autorità competente ad adottare il provvedimento di VIA è il MASE, mentre il concerto del Ministero della cultura è funzionale alla valutazione dell’interesse paesaggistico-culturale e non comporta una compartecipazione alle autonome valutazioni ambientali. L’amministrazione procedente può eventualmente superare elementi ostativi mediante conferenza di servizi, ma non è obbligata a condividere ogni valutazione dell’amministrazione concertante. Il decreto è stato ritenuto adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, organo tecnico qualificato, senza che ciò integri abdicazione del potere valutativo. È stata esclusa la violazione del dissenso costruttivo: lo studio di impatto ambientale deve descrivere le alternative ragionevoli e l’amministrazione non è tenuta a prospettare al privato una soluzione alternativa che consenta comunque la realizzazione dell’opera; è sufficiente che emergano le ragioni dell’alternativa zero. L’art. 10-bis l. 241/1990 è stato ritenuto inapplicabile ai procedimenti VIA indicati dall’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006. Le doglianze sul soccorso istruttorio sono state ritenute irrilevanti, perché il diniego era fondato su una ragione ambientale autonomamente preclusiva: la localizzazione dell’impianto all’interno di una ZPS della Rete Natura 2000, con incidenza significativa e non mitigabile sugli habitat, sulle zone umide e sull’avifauna, anche in ragione delle trincee drenanti, delle opere accessorie e del cavidotto. La qualificazione dell’area come area idonea ai sensi della normativa sulle fonti rinnovabili non comporta l’automatica autorizzabilità dell’intervento, potendo l’amministrazione negarlo sulla base di un’istruttoria rigorosa relativa all’incidenza negativa sul sito Natura 2000. In applicazione del principio di precauzione, spettava al proponente dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti dell’intervento; lo studio di incidenza è stato ritenuto strutturalmente inadeguato per l’assenza di monitoraggi faunistici pluristagionali, non suscettibile di semplice integrazione documentale. La natura plurimotivata del diniego rendeva sufficiente la legittimità della ragione relativa alla tutela della ZPS, con assorbimento o inammissibilità delle doglianze riferite ad altri profili. I motivi aggiunti sono stati respinti perché il parere favorevole regionale era tardivo, successivo all’atto impugnato, e comunque laconico e non idoneo a superare le specifiche criticità ambientali accertate dalla Commissione tecnica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 152/2006

    Nel caso di progetti di competenza statale [...] l’autorità competente [...] adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura.

    Il MASE è l’autorità competente all’adozione del provvedimento finale di VIA; il concerto è funzionale alla valutazione dell’interesse paesaggistico-culturale e non implica una compartecipazione alle autonome valutazioni ambientali.

  • art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. 152/2006

    una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente [...] compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta.

    L’onere di illustrare le alternative progettuali grava sul proponente; l’amministrazione non deve necessariamente prospettare soluzioni alternative idonee a consentire comunque la realizzazione dell’opera.

  • art. 6, comma 7, lett. a), d.lgs. 152/2006

    i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda

    Il progetto, trattandosi di impianto fotovoltaico di potenza superiore a 10 MW, rientra nei procedimenti di competenza statale cui si applica la disciplina VIA richiamata dal giudice.

  • art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006

    Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti VIA rientranti nell’art. 6, comma 7.

  • artt. 14-bis, comma 7, e 14-ter l. 241/1990

    La conferenza di servizi costituisce una facoltà dell’amministrazione procedente per superare eventuali elementi ostativi dell’amministrazione chiamata a prestare il concerto, non un obbligo generalizzato.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    La qualificazione di un’area come idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non determina l’automatica autorizzabilità del progetto, potendo comunque essere negato per una significativa incidenza negativa su un sito Natura 2000.

  • art. 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE

    In applicazione del principio di precauzione, il proponente deve dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti dell’intervento sul sito protetto.

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    Il principio di precauzione orienta la valutazione degli impatti ambientali e consente di considerare anche incidenze potenziali purché concretamente supportate dall’istruttoria.

  • art. 5 d.P.R. 357/1997

    La valutazione di incidenza deve essere fondata su basi conoscitive adeguate a verificare gli effetti del progetto sui siti della Rete Natura 2000.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA statale, il MASE conserva la competenza ad adottare il provvedimento finale; il concerto dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-culturale serve a consentire la valutazione dello specifico interesse tutelato e non attribuisce a tale amministrazione un potere di compartecipazione alle autonome valutazioni ambientali.
  • La motivazione del provvedimento di VIA può essere resa per relationem mediante il richiamo puntuale alle conclusioni di un parere di un organo tecnico qualificato, quando il richiamo comporti l’effettiva presa in carico delle valutazioni istruttorie e non sia meramente formale.
  • Il principio del dissenso costruttivo non impone all’amministrazione procedente di proporre sempre al privato una soluzione alternativa che consenta la realizzazione dell’opera; è sufficiente che il diniego esponga le ragioni ambientali dell’alternativa zero. Nei procedimenti VIA esclusi dall’art. 6, comma 10-bis, d.lgs. 152/2006 non trova applicazione l’art. 10-bis l. 241/1990.
  • La qualificazione di un’area come idonea per impianti da fonti rinnovabili non comporta un’automatica autorizzabilità dell’intervento: il diniego resta legittimo se un’istruttoria approfondita dimostra una significativa incidenza negativa, non mitigabile o compensabile, su un sito Natura 2000.
  • In applicazione del principio di precauzione nella valutazione di incidenza, spetta al proponente fornire basi conoscitive sufficienti e dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico sugli effetti del progetto. L’assenza di monitoraggi faunistici adeguati può integrare un deficit strutturale dello studio, non sanabile mediante semplici chiarimenti o integrazioni documentali.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente, quale la concreta incidenza negativa dell’opera su un sito protetto, è idonea a sostenere il diniego e rende irrilevanti le censure rivolte alle ulteriori motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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