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Ordinanza

Ordinanza n. 1255/2026 - Catania, Sezione 4

Per l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 15 settembre 2025 con la quale il dottor Alessandro Tripodi nato a Reggio Calabria il 19.02.1969 (C.F. TRP LSN 69B19 H224J) e ivi residente a Reggio Calabria in Via Carcere Nuovo n. 16, dipendente della suddetta Azienda ed in servizio presso l'U.O.S.D. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Taormina con la qualifica di Dirigente Medico (Matricola 25947), chiedeva di accedere a tutti gli atti ed i documenti amministrativi inerenti all'avviso interno per il conferimento di incarico dirigenziale di responsabile dell'U.O.S.D di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Taormina, pubblicato il 27/03/2025 sul sito aziendale e la cui data di presentazione di domanda scadeva il 15.04.2025, al quale il dr. Tripodi ha partecipato inoltrando regolare istanza in data 13/04/2025; nonché per la condanna dell’Amministrazione a: - consentire l’accesso mediante visione ed estrazione di copie dei provvedimenti richiesti

Giustizia amministrativa202502466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti relativa a una procedura interna per il conferimento di un incarico dirigenziale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi sull’istanza di accesso del 15 settembre 2025, avente a oggetto tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all’avviso interno per il conferimento dell’incarico di responsabile di un’unità operativa di ostetricia e ginecologia, al quale aveva partecipato. L’Amministrazione ha dedotto che gli atti richiesti sarebbero stati regolarmente messi a disposizione del ricorrente e che quest’ultimo li avrebbe impugnati davanti al giudice amministrativo, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale allegazione non è stata, tuttavia, accompagnata da documentazione dimostrativa. Il ricorrente ha contestato in udienza che gli atti fossero stati resi disponibili e che fossero stati impugnati. La controversia riguarda pertanto l’accertamento di un fatto decisivo: l’effettivo esito del procedimento di accesso e l’eventuale ostensione della documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso né ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto necessaria un’istruttoria supplementare, poiché le parti hanno fornito ricostruzioni radicalmente contrapposte su una circostanza fattuale dirimente e il materiale istruttorio acquisito è insufficiente. Ha quindi ordinato all’ASP di Messina di depositare, nel termine previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., chiarimenti corredati da esaustiva documentazione sull’esito del procedimento di accesso. Il TAR ha avvertito che l’eventuale inerzia dell’Amministrazione o l’incompleta esecuzione dell’incombente sarà valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 22 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    L’istanza di accesso è stata proposta ai sensi della disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi; la decisione non affronta ancora nel merito la sussistenza del diritto di accesso.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale termine processuale entro il quale la parte resistente deve depositare documenti e chiarimenti.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 73, comma 1, c.p.a., per la disciplina della presentazione della documentazione nel rito camerale.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice avverte che l’inerzia o l’incompleta esecuzione dell’incombente istruttorio da parte dell’Amministrazione potrà essere valutata ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando la resistente deduce che gli atti oggetto di un’istanza di accesso sono già stati ostesi, chiedendo la cessazione della materia del contendere, deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare l’effettiva messa a disposizione della documentazione richiesta.
  • Se le parti prospettano ricostruzioni radicalmente contrapposte su un fatto decisivo per stabilire se il procedimento di accesso si sia concluso con l’ostensione degli atti, e il materiale acquisito non consente di accertarlo, il giudice amministrativo può disporre un supplemento istruttorio prima di definire il giudizio.
  • L’inerzia o l’esecuzione incompleta di un ordine istruttorio impartito alla pubblica amministrazione può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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