Sentenza n. 12650/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L’ANNULLAMENTO 1) in parte qua, dell’Elenco delle “Amministrazioni Pubbliche”, individuate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 31.12.2019 n. 196, (Legge di contabilità e di finanza pubblica) predisposto dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 229 del 30 settembre 2024 nella parte in cui include il Consorzio ricorrente tra le “Altre Amministrazioni locali” (doc. n. 1); 2) ogni altro atto precedente o preordinato, connesso e conseguenziale, pregiudizievole per il ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA il 9\12\2025 : ANNULLAMENTO in parte qua, dell’Elenco delle “Amministrazioni Pubbliche”, individuate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 31.12.2019 n. 196, (Legge di contabilità e di finanza pubblica) predisposto dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 227 del 30 settembre 2025 nella parte in cui include il Consorzio ricorrente tra le “Altre Amministrazioni locali” (doc. n. 24)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inclusione del Consorzio nell’Elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche tra le “Altre Amministrazioni locali”, per gli elenchi pubblicati nel 2024 e nel 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli elenchi ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche predisposti ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2024 e il 30 settembre 2025, chiedendo l’annullamento della propria inclusione tra le “Altre Amministrazioni locali”. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità sostanziale dell’inclusione, poiché la decisione è fondata preliminarmente sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche spetti alla Corte dei conti. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla medesima disposizione. In ragione della complessità della questione, le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196
Elenco delle “Amministrazioni Pubbliche”
La disposizione costituisce la base normativa per la predisposizione dell’elenco ISTAT oggetto di contestazione; la sentenza non ne esamina il contenuto sostanziale.
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026; la sentenza del TAR richiama tale pronuncia come decisiva per il definitivo riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti sulla ricognizione ISTAT.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice dotato di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini previsti.
Massime di principio
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, la cognizione piena sulle controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti e non a quella del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.
- La complessità della questione giurisdizionale può giustificare la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
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