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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona, Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza e di Assistenza n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al congedo straordinario e al trattamento retributivo e previdenziale corrispondente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al congedo straordinario per assistenza al genitore in situazione di gravità, a decorrere dal giorno di ripresa dell’attività lavorativa, nonché il diritto al trattamento retributivo e previdenziale previsto dalla legge e la rifusione delle spese dei giudizi di merito. La parte ha dedotto che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile poiché, dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero e all’USR di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 151/2001

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto, sulla base di tale disposizione, il diritto al congedo straordinario per assistenza al genitore in situazione di gravità e al trattamento retributivo e previdenziale previsto dalla legge.

  • art. 12 CCNL Comparto Scuola

    La sentenza della Corte d’Appello aveva richiamato tale disposizione contrattuale quale ulteriore fondamento del diritto al congedo straordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ha disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per i titoli esecutivi notificati all’amministrazione, solo dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l’amministrazione, pur costituita, non contesta la spettanza né l’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere assegnato all’amministrazione un termine per adempiere e può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato può adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato, gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari all’adempimento del comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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