Cassazione Penale, Ordinanza n. 23295/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina. L'unico motivo deduceva un vizio di violazione di legge per la mancata assoluzione, ma la Corte ha rilevato che la censura era in realtà una mera doglianza di fatto, priva di specificità, perché si limitava a riproporre le questioni già esaminate e disattese in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La decisione di merito era stata sorretta da plurimi elementi convergenti: dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni di un testimone oculare, immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e riconoscimento fotografico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già esaminate in appello e non idoneo a confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo non è specifico, cioè quando si risolve nella riproposizione di doglianze già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; non è ammissibile la mera reiterazione delle censure già formulate in appello.
- La deduzione formalmente qualificata come violazione di legge non può essere utilizzata per introdurre una rivalutazione del merito o per sollecitare una diversa lettura delle prove.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da argomenti congrui e non illogici e fondi l'affermazione di responsabilità su un compendio probatorio plurimo e convergente.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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