Cassazione Civile, Ordinanza n. 32054/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di autotutela relativo a cartelle esattoriali notificate a una società poi fallita. La società contribuente aveva presentato un’istanza di sospensione/annullamento della riscossione ai sensi dell’art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012, allegando documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria verso l’Erario e deducendo cause di non debenza delle somme iscritte a ruolo. La concessionaria della riscossione non avrebbe trasmesso tempestivamente la dichiarazione all’ente creditore e, secondo la sentenza impugnata, non avrebbe dato corso al procedimento previsto dalla legge. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente e disposto la caducazione delle partite di ruolo per mancato riscontro nei termini. Con il ricorso per cassazione la concessionaria ha dedotto: nullità per ultrapetizione e violazione del giudicato interno; violazione dell’art. 1, commi 538 e 539, L. 228/2012; omesso esame di fatto decisivo; falsa applicazione della disciplina sulla sospensione; violazione dell’art. 113 c.p.c. e delle direttive interne Equitalia; insussistenza di obblighi informativi a proprio carico; ultrapetizione per avere la CTR imputato all’Amministrazione finanziaria una condotta omissiva non richiesta dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il giudicato interno sulla questione della documentazione allegata, rilevando che quel capo era stato impugnato in appello dalla contribuente. Ha inoltre escluso la denunciata ultrapetizione, osservando che l’appello investiva anche la mancata trasmissione dell’istanza all’ente creditore. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure sulla disciplina dell’art. 1, commi 537-540, L. 228/2012, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 159/2015, affermando che, nel caso concreto, la presentazione dell’istanza corredata da documentazione e il mancato riscontro nei 220 giorni determinavano l’annullamento di diritto delle partite. Ha anche qualificato le doglianze sulla mancanza della documentazione come contestazioni di merito non deducibili come omesso esame, e ha rilevato che l’agente della riscossione non ha un potere di valutazione sostitutivo dell’ente creditore, ma solo un obbligo di trasmissione dell’istanza nei termini di legge. Spese compensate per la recente formazione dell’orientamento seguito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per escludere la nullità per ultrapetizione: la CTR non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, perché le questioni decise erano già comprese nell’appello della contribuente.
art. 113 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la decisione, ma le doglianze sono state respinte perché la CTR ha applicato la disciplina di legge pertinente, non mere direttive interne.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato per incardinare i motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame, escludendo che le contestazioni sulla documentazione integrino un vero vizio ex n. 5.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La dedotta inesistenza della documentazione a corredo dell’istanza viene ricondotta a un preteso errore di fatto, eventualmente deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 1, commi 537, 538, 539, 540 e 543, L. 228/2012
comma 537, comma 538, comma 539, comma 540, comma 543
La Corte afferma che, nel testo applicabile ratione temporis, la presentazione della dichiarazione del debitore impone la sospensione dell’attività di riscossione limitatamente alle partite indicate; il concessionario deve trasmettere l’istanza all’ente creditore; il mancato riscontro nei termini comporta l’annullamento di diritto delle partite; la disciplina transitoria rende applicabile il testo originario alle dichiarazioni presentate prima delle modifiche del 2015.
art. 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
Richiamato per evidenziare che ha modificato i commi 538-540 della L. 228/2012, ma la modifica non si applica alla dichiarazione presentata prima della sua entrata in vigore.
art. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
È la norma transitoria decisiva: per le dichiarazioni presentate dopo l’entrata in vigore del decreto si applica il testo modificato; per quelle anteriori resta ferma la disciplina previgente.
art. 1, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel procedimento di sospensione della riscossione ex L. 228/2012, il concessionario non è chiamato a valutare nel merito la fondatezza della pretesa del debitore, ma deve trasmettere tempestivamente l’istanza e la documentazione all’ente creditore secondo il procedimento legale.
- Se il debitore presenta una dichiarazione ai sensi dell’art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012, corredata da documentazione idonea, e l’ente creditore non fornisce risposta nei termini previsti dal comma 540, le partite indicate sono annullate di diritto nel regime normativo applicabile ratione temporis.
- La contestazione della presenza o meno della documentazione allegata all’istanza, quando implica una rivalutazione del contenuto degli atti e non una mera svista percettiva, non integra un vizio deducibile come omesso esame di fatto decisivo, ma al più un errore di fatto revocatorio.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice d’appello decide su questioni effettivamente devolute con l’impugnazione, anche se la decisione richiama profili normativi ulteriori rispetto alla formulazione letterale delle conclusioni.
- La disciplina transitoria prevale nel determinare quale versione della legge si applichi alla dichiarazione del debitore: occorre verificare la data di presentazione dell’istanza per stabilire se valga il testo originario o quello modificato dal d.lgs. 159/2015.
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