Cassazione Penale, Ordinanza n. 23020/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per detenzione, in concorso con altro soggetto, di cocaina, marijuana e hashish ritenuti destinati allo spaccio, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sua condotta fosse al più una connivenza non punibile e che mancassero i presupposti del concorso di persone nella detenzione dello stupefacente. La difesa insisteva, in sostanza, sull'asserita esclusiva disponibilità della droga in capo al coimputato e sulla non attribuibilità al ricorrente della compartecipazione materiale e psicologica al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione logica, congrua e non contraddittoria. La Corte territoriale aveva valorizzato plurimi elementi: la consapevolezza dell'imputato della presenza della droga e del suo nascondiglio, il suo tentativo di disfarsene durante il controllo, il comportamento congiunto volto a ostacolare l'intervento degli operanti, il rinvenimento presso il garage nella disponibilità dell'imputato di ulteriore stupefacente e di strumenti per il confezionamento, oltre al possesso di denaro contante privo di adeguata giustificazione e alle incongruenze tra le versioni dei due concorrenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
integra il reato di detenzione di stupefacenti destinati allo spaccio; la condotta è stata ritenuta sussistente in concorso, sulla base degli elementi fattuali accertati dai giudici di merito
art. 110 c.p.
disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma alla compartecipazione nella detenzione dello stupefacente, escludendo che si trattasse di mera connivenza non punibile
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, rendendo dovuta la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né può essere richiesta una diversa ricostruzione del quadro probatorio più favorevole al ricorrente.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è logica, coerente e non contraddittoria, le censure che mirano solo a sollecitare una nuova valutazione del fatto sono inammissibili.
- La compartecipazione nel reato di detenzione di stupefacenti può desumersi da un quadro indiziario complessivo che evidenzi consapevolezza della presenza della droga, conoscenza del nascondiglio, tentativi di sottrarla al controllo e disponibilità di ulteriori elementi compatibili con l'attività di confezionamento o gestione della sostanza.
- La mera allegazione di una "connivenza" non punibile non è sufficiente quando gli elementi acquisiti mostrano un contributo concreto e consapevole alla disponibilità e alla gestione dello stupefacente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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