Cassazione Penale, Sentenza n. 21988/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il decreto penale di condanna del 24.10.2022: Paolucci contestava l'"abnormità" del decreto perché, pur accogliendo la richiesta del PM nella misura dell'ammenda (e applicando euro 22.500), il GIP non ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo sussistenti precedenti ostativi. La difesa sosteneva che il GIP non poteva parzialmente elidere la richiesta del PM (concedendone la misura ma non il beneficio), richiamando gli artt. 459 e 460 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate. Ha ritenuto che il diniego della sospensione condizionale, pur se richiesta dal PM, non configuri un provvedimento "abnorme": l'art. 460, comma 2, c.p.p. vincola il giudice alla misura della pena richiesta dal PM, ma non alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, che resta autonoma e rimessa alla valutazione del giudice. Se il giudice ritiene inadeguata la pena richiesta, può solo restituire gli atti al PM; viceversa il diniego del beneficio può essere impugnato mediante opposizione ai sensi dell'art. 461 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
Indica la contravvenzione per la quale è stato irrogato il decreto penale di condanna; qui è il fatto storico-penale contestato a Paolucci.
art. 459 cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione degli atti da parte del giudice quando non può emettere il decreto; la Corte ricorda che il GIP, se ritiene inadeguata la pena richiesta, deve restituire gli atti al PM.
art. 460, comma 2, cod. proc. pen.
"... il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero..."; "... concede la sospensione condizionale della pena"
La Corte interpreta la norma come vincolo del giudice solo rispetto alla misura della pena indicata dal PM, mentre la concessione della sospensione condizionale è autonoma e non vincolata alla richiesta del PM; la struttura testuale (punto e virgola) sottolinea tale autonomia.
art. 461 cod. proc. pen.
Indica lo strumento di impugnazione avverso il decreto penale di condanna: l'opposizione è il rimedio esperibile contro l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Principi sulla correlazione tra accusa e decisione; la Corte osserva che tali principi mirano a evitare la trasformazione sostanziale dell'accusa che possa pregiudicare la difesa, ma non impediscono al GIP di negare un beneficio (come la sospensione) richiesto dal PM senza configurare abnormità.
D.Lgs. 150/2022
Menziionato per segnalare che il testo dell'art. 460, comma 2, è rimasto inalterato dopo il decreto legislativo; non modifica la conclusione sulla autonomia della (eventuale) concessione della sospensione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il decreto penale di condanna applica la pena nella misura richiesta dal PM; tale misura vincola il giudice quanto al "quantum", ma non vincola automaticamente la concessione di benefici (es. sospensione condizionale).
- Il diniego della sospensione condizionale, pur se inserito nella richiesta del PM, non rende il decreto "abnorme"; il GIP può negare il beneficio motivandone l'ostatività.
- Se il giudice ritiene inadeguata la pena richiesta dal PM, l'unica strada corretta è la restituzione degli atti al PM (art. 459 c.p.p.), non l'adozione di un provvedimento parzialmente difforme.
- Contro il decreto penale di condanna l'impugnazione ordinaria è l'opposizione (art. 461 c.p.p.); il ricorso per cassazione non è lo strumento idoneo per contestare presunte abnormità del decreto penale.
- Il concetto di "abnormità" è circoscritto: riguarda i provvedimenti estranei o esterni al sistema processuale o quelli che eccedono in modo irragionevole i limiti del potere; il semplice diniego di un beneficio richiesto dal PM non rientra in tale nozione.
- In situazioni analoghe, chi ritenga leso un diritto (es. mancato riconoscimento della sospensione) deve proporre opposizione tempestiva; in cassazione la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso se le censure sono manifestamente infondate.
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