Sentenza n. 69/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza della sentenza n° 632/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 23/02/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 632/2024, che aveva disposto la restituzione di somme e il ricalcolo di tredicesima e TFR
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 632/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato l'illegittimità della sospensione disciplinare dal servizio per dieci giorni e aveva condannato il Ministero alla restituzione della retribuzione relativa, al ricalcolo della tredicesima e del TFR, al pagamento di euro 751,00 oltre accessori, nonché delle spese legali di euro 1.800,00 oltre accessori. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in base al titolo, dedotti eventuali pagamenti già effettuati, inclusi gli accessori di legge maturati successivamente, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi centoventi giorni, senza compenso aggiuntivo perché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di poter promuovere il recupero coattivo nei confronti dell'amministrazione statale.
artt. 1283 e seguenti c.c.
La quantificazione di capitale e interessi nel giudizio di ottemperanza deve essere verificata in base al titolo giudiziale e ai parametri legali; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre tali limiti.
art. 93 c.p.c.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le disposizioni consentono la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il richiamo alle norme del codice di procedura civile applicabili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione soccombente nei limiti in cui sia dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia eseguito gli obblighi conformativi o patrimoniali risultanti dal titolo, una volta decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo senza attribuire al giudizio natura costitutiva del credito: l'esatta quantificazione resta determinata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non vincolano l'amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo giudiziale e la disciplina civilistica applicabile.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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