Sentenza del 10/10/2019 n. 25497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia sostenendo che l'applicazione del regime dell'inversione contabile fosse indebita. In particolare, ha dedotto che le matte di zinco importate dalla Svizzera, classificate alla voce doganale TARIC 2620, non fossero riconducibili alla categoria dei rottami, cascami o avanzi di metalli prevista dal D.P.R. n. 633/1972, art. 74, commi 7 e 8, e che, di conseguenza, l'IVA fosse dovuta secondo il regime ordinario. Ha inoltre contestato che l'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge potesse escludere la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. La Corte ha precisato che il regime previsto dall'art. 74 riguarda principalmente operazioni interne e costituisce una deroga al regime ordinario, mentre per gli acquisti di beni territorialmente rilevanti in Italia effettuati da un soggetto passivo italiano presso un operatore non residente trova applicazione obbligatoria l'inversione contabile prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, era irrilevante stabilire se le matte di zinco rientrassero tra i rottami indicati dall'art. 74, poiché la contribuente aveva comunque assolto l'IVA tramite reverse charge. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 1
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili.
La disposizione enuncia la regola generale secondo cui l'IVA è dovuta dal cedente o prestatore, salvo le deroghe che prevedono l'inversione contabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 2
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato [...] sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti non residenti verso soggetti passivi italiani, l'IVA deve essere assolta obbligatoriamente dal cessionario o committente italiano mediante inversione contabile.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70
La norma è stata richiamata nel contesto dell'assolvimento dell'IVA relativa alle operazioni di importazione, ma la Corte ha ritenuto decisivo il meccanismo generale di inversione contabile applicabile agli acquisti da soggetti non residenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, commi 7 e 8
La disposizione prevede una disciplina speciale di inversione contabile per determinate cessioni interne di rottami, cascami, avanzi e specifici semilavorati metallici. La Corte ha chiarito che tale disciplina non era determinante nel caso concreto, poiché l'operazione riguardava acquisti da un soggetto non residente, già soggetti all'inversione contabile ai sensi dell'art. 17, comma 2.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74
La norma costituisce una deroga al regime ordinario dell'IVA per specifiche operazioni interne e non può essere utilizzata per escludere l'applicazione dell'inversione contabile prevista autonomamente per gli acquisti da soggetti non residenti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata richiamata per le censure relative alla violazione o falsa applicazione delle norme tributarie, ritenute infondate dalla Corte.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
È stato richiamato nel ricorso incidentale condizionato della società per lamentare l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Quando un soggetto passivo italiano acquista beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da un operatore non residente, l'IVA è normalmente assolta dal cessionario o committente italiano mediante inversione contabile, indipendentemente dal fatto che i beni rientrino o meno nelle categorie speciali previste dall'art. 74.
- Le disposizioni speciali sul reverse charge relative a rottami e semilavorati metallici non devono essere confuse con la disciplina generale degli acquisti da soggetti non residenti: ciascun meccanismo ha un autonomo presupposto applicativo.
- Se il contribuente ha assolto integralmente l'IVA attraverso il corretto meccanismo contabile, l'amministrazione non può pretendere nuovamente la medesima imposta senza dimostrare un effettivo mancato assolvimento o un danno erariale concreto.
- Nelle controversie IVA relative a beni importati o acquistati dall'estero, occorre distinguere tra la classificazione merceologica del prodotto e il presupposto soggettivo-territoriale che determina il debitore dell'imposta.
- La qualificazione doganale della merce può essere irrilevante se l'obbligo di applicare il reverse charge deriva da una disposizione generale diversa da quella speciale invocata dall'amministrazione.
- In sede di ricorso per cassazione, l'atto deve esporre in modo sufficientemente chiaro i fatti, lo svolgimento dei gradi di merito e le specifiche ragioni di censura, così da consentire alla Corte di comprendere autonomamente l'oggetto della controversia.
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