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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33404/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società fornitrice)

La controversia

L'intestatario di un'utenza idrica per la propria abitazione aveva chiesto che fosse accertata la violazione del diritto all'autolettura e che la società fornitrice fosse condannata, a proprie spese, a spostare il contatore in un luogo facilmente accessibile. Il misuratore era collocato in un chiusino al centro della strada, in prossimità di una curva, e il ricorrente sosteneva che ciò rendeva impossibile l'autolettura in sicurezza, per ragioni legate anche alla sua età e alla condizione di vivere da solo. La società aveva offerto lo spostamento, ma a fronte del pagamento delle spese. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo sufficiente, per soddisfare il diritto all'autolettura, la possibilità di chiedere l'intervento gratuito di un letturista della società tramite numero verde, con rilevazione alla presenza del cliente, e avevano inoltre reputato contrattualmente a carico dell'utente le spese di modifica o spostamento dell'allacciamento/contatore. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione della delibera ARERA n. 218/2016/R/IDR, degli artt. 1173 e 1375 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza, sostenendo che il diritto all'autolettura fosse eliso dalla necessità di sostenere un costo per lo spostamento del misuratore; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c., assumendo che il contratto, letto sistematicamente, avrebbe imposto di porre le spese di spostamento a carico del gestore quando la collocazione del contatore impedisse l'esercizio del diritto all'autolettura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nella cornice contrattuale e regolatoria richiamata, il diritto/dovere dell'utente di controllare i consumi risultava comunque assicurato dalla possibilità di richiedere gratuitamente l'intervento di un letturista della società, alla presenza del cliente, sicché non vi era inadempimento rispetto al diritto all'autolettura né violazione della buona fede. La Corte ha escluso che nel caso si potesse parlare di violazione di obblighi di protezione, osservando che la questione riguardava il modo di esecuzione della prestazione e che non era stato dimostrato un mancato rispetto delle modalità di lettura. Ha inoltre rilevato che la doglianza su ulteriori aspetti fattuali, come l'asserito orario limitato del call center, introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito e quindi non deducibile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a contrapporre una diversa interpretazione del contratto a quella accolta dal giudice di merito, sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come norma sulla deducibilità in cassazione della violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1173 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione agli obblighi di protezione nell'ambito del rapporto contrattuale; la Corte ne esclude la pertinenza al caso concreto.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per il principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto; la Corte esclude che la condotta della fornitrice lo violi.

  • Delibera ARERA n. 218/2016/R/IDR

    È considerata parte della cornice regolatoria richiamata dalle condizioni contrattuali; la Corte ritiene che essa garantisca l'autolettura anche tramite modalità alternative e l'intervento del letturista.

  • art. 8, commi 8.1 e 8.2, Allegato A alla delibera ARERA n. 218/2016/R/IDR

    "il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura..."; "il gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura..."

    La Corte li interpreta nel senso che il gestore deve rendere disponibile la possibilità di autolettura e prendere in carico la misura comunicata, non necessariamente garantire l'autolettura nella specifica modalità scelta dal cliente se è comunque assicurata una rilevazione trasparente.

  • art. 6, comma 6.1, Allegato A alla delibera ARERA n. 218/2016/R/IDR

    "il gestore è tenuto a garantire l’installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall’utente finale"

    È richiamato come norma che impone obblighi di installazione, manutenzione e verifica del misuratore, ma non come fonte di un obbligo di spostamento gratuito del contatore nel caso concreto.

  • art. 2 condizioni generali di contratto

    Individua la disciplina del rapporto di fornitura e richiama la normativa vigente e le deliberazioni dell'autorità di regolazione.

  • art. 9, par. 9.2 condizioni generali di contratto

    "L’utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica del contatore…"

    La Corte lo legge come previsione che garantisce il controllo dei consumi tramite autolettura, ma compatibile con l'intervento di un letturista incaricato dal gestore.

  • art. 6, comma 3, condizioni generali di contratto

    "Acam Acque s.p.a. ha facoltà di sostituire i contatori in qualsiasi momento, con altri di tipo diverso e di modificare la loro ubicazione a proprie spese"

    È richiamato per descrivere la disciplina contrattuale della collocazione dei contatori e la facoltà del gestore di modificarne l'ubicazione a proprie spese.

  • art. 6, comma 4, condizioni generali di contratto

    "Acam Acque S.p.a. potrà imporre lo spostamento del contatore a spese del cliente"

    La Corte lo cita come previsione che, in determinate ipotesi collegate a modifiche dello stato dei luoghi operate dal cliente, pone a suo carico le spese di spostamento.

  • art. 3 prescrizioni tecniche allegate alle condizioni generali di contratto

    "per ottenere un nuovo allacciamento o una modifica di un allacciamento già esistente... l’interessato dovrà fare richiesta... di specifico preventivo"

    È utilizzato per affermare che le spese connesse alla modifica di un allacciamento esistente rientrano nella sfera dell'interessato/utente.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c.

    Sono richiamati come canoni ermeneutici invocati dal ricorrente; la Corte afferma che la censura è inammissibile perché tende solo a proporre un'interpretazione alternativa del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Il diritto dell'utente all'autolettura del contatore è soddisfatto quando il regolamento contrattuale e quello di settore assicurano una modalità effettiva e trasparente di rilevazione dei consumi, anche mediante intervento gratuito di un letturista alla presenza del cliente, senza che sia necessario garantire sempre l'autolettura materiale diretta da parte dell'utente in ogni luogo e condizione.
  • In sede di legittimità non è deducibile una questione fattuale o un profilo della controversia che non risulti affrontato nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi puntualmente di averlo già proposto nei gradi di merito.
  • La violazione dei criteri di interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se si indica specificamente quale canone ermeneutico sia stato mal applicato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammesso limitarsi a proporre una diversa lettura delle clausole.
  • Quando una clausola contrattuale e la disciplina regolatoria consentono di realizzare l'interesse del contraente mediante una modalità alternativa equivalente e gratuita, non è configurabile, di regola, un inadempimento o una violazione della buona fede per il solo fatto che il contraente preferisca una diversa modalità più comoda o meno onerosa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpegrazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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