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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 358 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Notifica cartella di pagamento - Atto nativo digitale - Copia per immagini - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della notifica di una cartella di pagamento per presunta invalidità della modalità di allegazione: si discuteva se la notifica effettuata via PEC con allegato un duplicato informatico dell'atto originario (atto nativo digitale) oppure con una copia per immagini su supporto informatico di un documento cartaceo fosse valida.

La decisione

il giudice ha ritenuto valida la notifica in entrambe le modalità indicate: sia il duplicato informatico dell'atto nativo digitale sia la copia per immagini di un originale cartaceo, allegati al messaggio PEC, soddisfano i requisiti di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'ordinamento e pertanto il ricorso è stato respinto. In sintesi, non è stata dichiarata la nullità della notifica per la sola ragione che l'allegato fosse una copia per immagini invece che l'atto nativo digitale.

Norme richiamate

  • Art. 26 DPR 602/73

    la norma ammette la notificazione telematica delle cartelle di pagamento; la pronuncia interpreta la disposizione nel senso che la trasmissione via PEC con allegato il duplicato informatico dell'atto o una copia per immagini del cartaceo soddisfa i requisiti formali della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione di atti tributari via PEC è valida sia quando si allega il duplicato informatico dell'atto nativo digitale sia quando si allega una copia per immagini di un originale cartaceo, purché l'allegato sia accessibile e integri il requisito della portata notificatoria.
  • Il notificante pubblico deve conservare e poter esibire la prova della avvenuta trasmissione via PEC (data/ora, indirizzo PEC del destinatario, allegati effettivamente inviati) e, se rilevante, la corrispondenza tra l'originale e la copia per immagini.
  • Al destinatario conviene verificare immediatamente integrità e leggibilità dell'allegato PEC e conservare la ricevuta di PEC; eventuali contestazioni devono concentrarsi su difetti sostanziali che incidano sulla conoscibilità dell'atto (es. allegato illeggibile, mancanza dell'allegato) e non sulla mera preferenza per l'atto nativo digitale.
  • In presenza di copia per immagini, è opportuno che la scansione sia fedele e completa (tutte le pagine, metadati ove disponibili) e che il sistema di protocollazione dell'ente dimostri congruenza tra l'atto originario e la copia informatica.
  • La decisione rafforza la logica sostanziale delle notifiche telematiche: è determinante la effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la corretta documentazione della trasmissione, più che la specifica tipologia formale dell'allegato.

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