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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00770/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una cassiera di supermercato per un episodio avvenuto أثناء il servizio: tre clienti avrebbero oltrepassato la barriera della cassa con carrelli colmi di merce, indicando da sé i prodotti da pagare e lasciando fuori dal controllo della cassiera parte della merce poi risultata non pagata. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, annullando il licenziamento e ordinando la reintegra, ritenendo che la lavoratrice, pur avendo tenuto una condotta negligente, avesse operato in un contesto percepito come minaccioso e senza adeguato supporto da parte di guardia giurata e caporeparto, sicché la sua condotta non fosse disciplinarmente rilevante. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2087 c.c. in relazione agli artt. 1460 c.c. e 54 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevanza disciplinare del comportamento della dipendente; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la presunzione di un atteggiamento intimidatorio dei clienti e l’illogicità dell’inferenza circa un’eventuale reazione minacciosa; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa considerazione di fatti emersi dall’istruttoria, in particolare dichiarazioni rese ai carabinieri; (4) violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo plurimi profili di nullità o illegittimità del licenziamento (tardività, violazione della disciplina collettiva, violazione delle norme sul licenziamento e sull’onere della prova, difetto di giusta causa o giustificato motivo).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il giudice di merito, in presenza di un contesto concretamente percepito come minaccioso, poteva valorizzare l’art. 1460, comma 2, c.c. e l’obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c. per escludere la rilevanza disciplinare dell’inosservanza delle modalità operative imposte alla cassiera. Ha respinto il secondo motivo, reputando che la Corte territoriale avesse fatto corretto uso delle presunzioni semplici, sulla base di fatti noti ritenuti gravi, precisi e concordanti, senza sconfinare in congetture. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché diretti non a denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma a contestare la selezione e valutazione delle prove; di conseguenza il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    L’obbligo di sicurezza del datore può imporre misure di protezione anche in presenza di rischi solo potenziali; la sua violazione può giustificare il rifiuto o l’inosservanza delle modalità di esecuzione della prestazione da parte del lavoratore, se l’atteggiamento datoriale espone il dipendente a un pericolo percepito in buona fede.

  • art. 1460 c.c.

    art. 1460, secondo comma c.c.

    Nel contratto a prestazioni corrispettive il rifiuto di adempiere è legittimo solo se, valutate le circostanze concrete, non è contrario a buona fede; il giudice deve compiere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti.

  • art. 54 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere la punibilità/colpevolezza della condotta, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni consentono al giudice di desumere il fatto ignoto dal fatto noto secondo un ragionamento probabilistico e non di necessità assoluta.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti, ma la verifica della loro idoneità resta apprezzamento di merito sindacabile solo nei limiti della correttezza logico-giuridica.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve basare la decisione su prove ritualmente acquisite; non è però consentito usare il ricorso per cassazione per contestare la mera valutazione delle prove sotto la veste della violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non per contestare la valutazione di elementi istruttori o il loro contenuto.

  • art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970

    Quando il fatto addebitato al lavoratore è insussistente perché privo di illiceità disciplinare, trova applicazione la tutela reintegratoria attenuata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato, l’inadempimento del datore agli obblighi di sicurezza può incidere sulla valutazione disciplinare della condotta del dipendente, quando l’inosservanza delle modalità di lavoro sia stata determinata da un pericolo percepito in buona fede e concretamente apprezzabile.
  • Nel contratto a prestazioni corrispettive, la exceptio inadimpleti contractus è subordinata a un giudizio di buona fede e di proporzionalità tra gli opposti inadempimenti; un inadempimento datoriale di scarsa o non grave entità non legittima automaticamente il rifiuto o la difforme esecuzione della prestazione.
  • In sede di legittimità, la valutazione delle presunzioni semplici è censurabile solo per vizi del ragionamento logico-giuridico, non per la mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare la selezione o la valutazione delle prove già ritualmente acquisite; il controllo di cassazione resta confinato ai limiti del vizio di motivazione o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
  • In tema di licenziamento disciplinare, se il fatto contestato consiste in una condotta del lavoratore giustificata dall’illegittimità dell’ordine datoriale e priva di illiceità disciplinare, può operare la tutela reintegratoria attenuata per insussistenza del fatto materiale contestato sotto il profilo giuridico.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveMoraInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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