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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 2903 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2000, un maggior reddito imponibile IRPEF di Lire 366.547.520, ritenendo non giustificata la provenienza delle somme utilizzate dal contribuente per alcuni investimenti immobiliari. Il contribuente contestava l'avviso per violazione della disciplina sull'accertamento con adesione e sosteneva di aver dimostrato documentalmente la provenienza dei fondi. In cassazione deduceva inoltre l'erroneità della valutazione della documentazione bancaria, l'ultrapetizione e l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto specifico e ammissibile l'appello dell'Agenzia, anche se fondato sulla riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, in considerazione dell'effetto devolutivo pieno dell'appello tributario. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione della C.T.R. sull'inidoneità della documentazione prodotta, poiché diversi assegni erano illeggibili, mancavano indicazioni sulle girate e si trattava di assegni bancari, non circolari. La mancata convocazione del contribuente nell'ambito dell'accertamento con adesione non determina, in assenza di una specifica previsione normativa, la nullità dell'accertamento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5

    "ai fini di un controllo ... sulla congruità dei redditi prodotti e dichiarati"

    Consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla ricostruzione sintetica del reddito sulla base, tra l'altro, degli investimenti e dei disinvestimenti patrimoniali del contribuente.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 5 e 6

    La mancata convocazione o il mancato perfezionamento del contraddittorio nell'accertamento con adesione non comportano automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, se tale sanzione non è espressamente prevista dalla legge.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    "i motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito può essere soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni già formulate dall'Amministrazione in primo grado, purché dirette a ottenere il riesame della controversia.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione delle norme processuali e ai vizi di motivazione; la Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici rilevanti.

  • Artt. 2712 e 2719 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5

    La produzione di copie fotostatiche non rende di per sé inutilizzabile la documentazione, ma la prova può essere ritenuta inidonea per altri motivi concreti, quali illeggibilità, assenza di elementi identificativi e insufficiente collegamento con le operazioni contestate.

Massime di principio

  • In materia di accertamento sintetico fondato su investimenti patrimoniali, il contribuente deve fornire una prova documentale chiara, completa e verificabile della provenienza delle somme utilizzate.
  • Documenti bancari illeggibili, privi di indicazioni sulle girate o non sufficientemente riconducibili al contribuente e alle specifiche operazioni contestate possono essere ritenuti inidonei a superare la presunzione dell'Amministrazione.
  • La mera produzione di copie fotostatiche non è automaticamente causa di inutilizzabilità, ma la documentazione deve comunque essere leggibile, coerente e dotata di elementi idonei a dimostrarne autenticità, provenienza e collegamento con l'investimento.
  • Nel processo tributario l'appello dell'Amministrazione può essere ammissibile anche quando ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado, se esse contestano sostanzialmente la decisione impugnata e chiedono il riesame del merito.
  • La mancata convocazione del contribuente nell'accertamento con adesione, salvo espressa previsione normativa, non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento.
  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente fatti e prove: la scelta e l'attendibilità delle prove spettano ai giudici di merito, mentre in cassazione sono censurabili solo violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.

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