Sentenza n. 4310/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, Atto Rif. Prot. 4244 del 9 gennaio 2023, nella parte in cui non attribuiscono i 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda il 1° febbraio 2023, dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 39 anni di servizio utile. Ha impugnato il prospetto di liquidazione del TFS predisposto dall'INPS, chiedendo il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, nonché il ricalcolo del trattamento con interessi e rivalutazione monetaria. L'INPS ha resistito sostenendo, secondo quanto emerge dalla sentenza, l'inosservanza del termine di sessanta giorni per la domanda di pensionamento, la prescrizione del diritto e l'illegittimità costituzionale della disciplina attributiva del beneficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, quando siano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha escluso che la presentazione della domanda di pensionamento oltre sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti comporti la decadenza dal beneficio, poiché il termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ha inoltre affermato che la prescrizione decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale; in ogni caso, la prescrizione non sarebbe maturata neppure considerando come dies a quo la cessazione dal servizio. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza determinare irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha negato la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 21 legge n. 232/1990
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del beneficio dei sei scatti stipendiali.
art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987
a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo
Il termine di sessanta giorni per la domanda di pensionamento è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio.
art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute, sicché il giudice ha riconosciuto i soli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, collocato a riposo a domanda, quando l'interessato abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento previsto dalla disciplina dei sei scatti è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo; la sua inosservanza non comporta la decadenza dal beneficio.
- Per il credito relativo alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, il termine di prescrizione decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell'effetto interruttivo del pagamento rateale; in ogni caso, la prescrizione non decorre necessariamente dalla cessazione dal servizio.
- La disciplina legislativa che attribuisce i sei scatti a determinate categorie del comparto sicurezza non è costituzionalmente irragionevole, poiché il beneficio ha una specifica base normativa e la scelta di delimitare le categorie beneficiarie rientra nella discrezionalità del legislatore.
- In materia di riliquidazione del trattamento di fine servizio, possono essere riconosciuti gli interessi legali, ma non anche la rivalutazione monetaria quando il cumulo sia vietato dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →