Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a.- del provvedimento del Dirigente/Responsabile del Servizio del Settore Urbanistica del Comune di Perdifumo, ing. Angelo Malandrino, del 16.12.2025 (prot. in partenza n. 0010324 di pari data), successivamente notificato il 18.12.2025, col quale, in ragione dell'interposto diniego di autorizzazione paesaggistica di cui appresso, la s.c.i.a. presentata dall'odierno ricorrente ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 in data 17.1.2025 (prot. n. 323) per la sanatoria urbanistico/edilizia e la compatibilità paesaggistica postuma di talune opere abusive ubicate in Vico Rosani nella frazione Vatolla di Perdifumo è stata denegata; b.- del provvedimento del Responsabile del Servizio del Settore Paesaggio del Comune di Perdifumo, ing. Francesco Lucibello, del 15.12.2025 (prot. in partenza n. 0010324 del 16.12.2025), successivamente notificato sempre il 18.12.2025, col quale la predetta Amministrazione Comunale, in ragione del parere contrario adottato dalla Soprintendenza per i B.A.P. di Salerno e Avellino in data 28.11.2025, ha conseguentemente rigettato la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma per le opere di cui alla succitata s.c.i.a. in sanatoria; c.- della nota della Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, prot. n. 0028779-P del 28.11.2025, successivamente conosciuta, con la quale la succitata Soprintendenza ha espresso parere contrario alla richiesta di compatibilità paesaggistica postuma di cui alla presentata s.c.i.a. in sanatoria; d.- per quanto di ragione, della nota della citata Soprintendenza prot. n. 27548-P del 14.11.2025 con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/90, sono stati comunicati motivi ostativi al favorevole accoglimento della presentata istanza; e.- sempre per quanto di ragione, della nota della menzionata Soprintendenza prot. n. 13785-P del 18.6.2025 con la quale sono state richieste integrazioni e chiarimenti; f.- della relazione del Responsabile S.U.E. del Comune di Perdifumo prot. n. 7589 del 19.8.2025, menzionata dalla Soprintendenza nei succitati motivi ostativi e nel parere contrario, non conosciuta e con espressa riserva di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della SCIA in sanatoria e rigetto dell'accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, fondati sul parere contrario della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 16 dicembre 2025 che ha negato la SCIA presentata per la sanatoria urbanistico-edilizia e la compatibilità paesaggistica postuma di opere abusive, il contestuale provvedimento comunale del 15 dicembre 2025 di rigetto della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, il parere contrario della Soprintendenza del 28 novembre 2025, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990, la richiesta di integrazioni e chiarimenti e, per quanto occorrer possa, la relazione del Responsabile S.U.E. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto del pregiudizio derivante dalla possibile riespansione degli effetti dell'ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che la gravità del danno prospettato, nelle more della decisione di merito, giustificasse la misura cautelare, poiché la riespansione degli effetti dell'ordinanza di demolizione avrebbe pregiudicato irreversibilmente l'interesse fatto valere in giudizio. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris né anticipa il giudizio sulla legittimità degli atti; ha contestualmente fissato l'udienza pubblica per il merito al 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/90

    La Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi al favorevole accoglimento dell'istanza; l'ordinanza cautelare non valuta la legittimità di tale comunicazione.

  • d.P.R. 380/2001

    la s.c.i.a. presentata dall'odierno ricorrente ai sensi del d.P.R. n. 380/2001

    La SCIA costituiva il titolo procedimentale per la richiesta di sanatoria urbanistico-edilizia delle opere abusive; l'ordinanza non esamina nel merito la disciplina sostanziale applicabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la gravità del danno e il rischio di un pregiudizio irreversibile derivante dalla possibile demolizione delle opere possono giustificare la sospensione degli atti impugnati nelle more della definizione del giudizio di merito.
  • Quando la sospensione cautelare viene concessa, il giudice può fissare contestualmente l'udienza pubblica per la trattazione del merito e compensare le spese della fase cautelare in ragione delle circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.