Sentenza n. 1331/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza - della Sentenza n. 310/2024 pubblicata il 25/06/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, nell’ambito del procedimento, RG n. 530/2024, provvedendo, anche direttamente, all’assegnazione al Prof.ssa MARTINELLI Emanuela (CF. MRTMNL71S52H501W) della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per un importo complessivo di 2.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 310/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento di complessivi 2.000 euro per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 310/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro per la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero al pagamento delle annualità spettanti, oltre interessi. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata alla sede reale dell'Amministrazione il 4 luglio 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. A fronte della mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò fosse ancora dovuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, ove necessario. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario e senza diritto a compenso; il commissario dovrà agire entro i sessanta giorni successivi all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in 10 euro giornalieri dalla scadenza del termine di sessanta giorni fino all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata stabilita in 10 euro al giorno dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione fino all'insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni debitrici; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Consente, ove necessario, l'emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso quale modalità di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione.
art. 475 c.p.c.
La sentenza di cui è stata chiesta l'esecuzione era stata notificata alla sede reale dell'Amministrazione ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, deve ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere quando dagli atti non risulti l'esecuzione del titolo e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può indicare, tra le modalità esecutive, l'emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, ove ciò sia necessario per dare attuazione al giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che intervenga dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione di un giudicato anche relativo al pagamento di somme di denaro; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento fino all'insediamento del commissario ad acta.
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