Cassazione Penale, Sentenza n. 1741/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per: (1) celebrazione del giudizio nell'illegittima assenza dell'imputato nonostante fosse stato dichiarato irreperibile (richiamando gli artt. 177,178,179,180,191 e 420-bis c.p.p.); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte ritenuto attendibile la persona offesa senza adeguati riscontri e per non avere dichiarato la prescrizione (assegno ricevuto il 3 giugno 2015); (3) errata qualificazione giuridica della condotta come truffa, con richiamo alla distinzione tra truffa contrattuale e truffa a consumazione prolungata e alla non rilevanza, ai fini della consumazione del reato, di comportamenti posti in essere successivamente alla conclusione del contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi risultano in parte manifestamente infondati e in parte generici. In particolare: (i) il primo motivo è manifestamente infondato poiché il Tribunale aveva sospeso il procedimento per irreperibilità, il ricorrente era stato successivamente identificato e notificato, aveva dichiarato domicilio e nominato difensori; la notifica al difensore di fiducia è stata ritenuta regolare e pertanto l'imputato si è sottratto alla vocatio in ius; (ii) il secondo motivo chiedeva in sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio (che non è consentita in Cassazione) e la Corte di merito ha adeguatamente motivato l'attendibilità della persona offesa supportata dall'assegno protestato; (iii) la terza censura è generica e priva di specificità. Quanto alla prescrizione, le sospensioni intervenute (complessivi 99 giorni) posticipano il termine che dunque non era spirato alla data della sentenza impugnata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articoli 177, 178, 179, 180, 191 e 420-bis codice di procedura penale
Riferiti alle norme sulla irreperibilità dell'imputato, sulla sospensione del processo e sulle modalità di notifica al difensore e alle conseguenze processuali dell'assenza; la Corte ha ritenuto che, avendo l'imputato ricevuto notifica tramite difensore e dichiarato domicilio, la sospensione era stata regolarmente revocata e la celebrazione del processo in sua assenza era legittima.
Giurisprudenza richiamata: Corte di Cassazione, Sez. 5, Sent. n. 32347 del 15/02/2018
Sez. 5, Sentenza n. 32347 del 15/02/2018 Ud. Rv. 273312 - 01
Richiamata in linea di principio per il principio che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude il suo esame nel merito; conferma che questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito non sono sindacabili con argomentazioni generiche.
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità comporta la sospensione del procedimento, ma la successiva identificazione e la notifica al difensore di fiducia possono legittimare la ripresa del processo; il nucleo fattuale sulla regolare notificazione va documentato in modo chiaro.
- In Cassazione non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove: i motivi devono evidenziare vizio di diritto o contraddittorietà logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito.
- Le eccezioni generiche o prive di specificità rispetto al quadro probatorio sono dichiarate inammissibili; chi impugna deve indicare in modo puntuale i profili di diritto o di motivazione ritenuti viziati.
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle sospensioni processuali (es. per irreperibilità o astensione dei difensori); errori nella computazione possono essere decisivi sul punto ma vanno dedotti con precisione.
- Quando si discute la qualificazione tra truffa contrattuale e truffa a consumazione prolungata, è necessario mostrare con chiarezza come i fatti e i tempi delle condotte possano integrare la fattispecie penalmente rilevante, evitando argomentazioni di principio generiche.
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