Cassazione Penale, Sentenza n. 29345/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna (15/06/2021) che aveva confermato la condanna per rapina aggravata pronunciata dal Tribunale di Modena (27/11/2019). Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge in relazione all'art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'avere ritenuto valido l'ascolto del correo Khelifi Marouane ai sensi di tale norma (in particolare contestando che il correo non avrebbe "non negato" la propria responsabilità); 2) nullità della decisione per manifesta illogicità della motivazione e inattendibilità delle dichiarazioni del correo, ritenute decisive per la condanna.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure siano, in sostanza, questioni di fatto: la valutazione se il correo abbia negato o meno la responsabilità e l'apprezzamento della sua attendibilità sono valutazioni di merito adeguatamente motivate dai giudici di merito e quindi non sindacabili in Cassazione. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata, logica e non contraddittoria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 197-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il requisito previsto dal comma 4 (che il correo "non abbia negato la propria responsabilità") sia elemento di fatto la cui sussistenza va valutata dal giudice di merito; la verifica della veridicità e dell'attendibilità del dichiarante rientra nelle valutazioni probatorie non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione evidenti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto e di prova operate dai giudici di merito: questioni come l'attendibilità di un dichiarante o se questi abbia negato la propria responsabilità sono valutazioni di merito e, se motivate adeguatamente, sono incensurabili in Cassazione
- Ai fini dell'art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen., l'accertamento che il correo "non abbia negato la propria responsabilità" è sostanzialmente fattuale; per impugnare con successo occorre dimostrare un vizio giuridico o una manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione e non una semplice diversa lettura dei fatti
- Un ricorso che si limiti a offrire una diversa valutazione delle stesse dichiarazioni o degli stessi elementi probatori rischia l'inammissibilità: è necessario censurare aspetti di diritto o vizi motivazionali specifici per rendere la cassazione ammissibile
- Se si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni di un correo, è più efficace puntare su profili procedurali o di tutela dei diritti (es. violazione del diritto di difesa, acquisizione irregolare della prova, contraddittorietà manifesta) piuttosto che sulla mera inconsistenza o inattendibilità ritenuta dai giudici
- La condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende possono seguire la declaratoria di inammissibilità quando la Corte ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: quindi valutare bene la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione
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