Cassazione Penale, Sentenza n. 19362/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'impugnazione verte su due motivi principali: (1) nullità della sentenza per inosservanza delle norme sulle notifiche all'imputato detenuto (decreto di citazione notificato al domicilio eletto presso il precedente difensore anziché per consegna nel luogo di detenzione), con conseguente vizio processuale; (2) nullità per manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al valore probatorio delle dichiarazioni del teste assistito Zacchi e alla presunta corroborazione fornita dalle dichiarazioni del teste Federici sull'esistenza di un ruolo di amministratore di fatto del Baldini nella società fallita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il vizio relativo alla notifica come "nullità intermedia" che doveva essere tempestivamente eccepita dal difensore; l'eccezione non è stata sollevata prontamente e la memoria tardiva del nuovo difensore ha addirittura confermato che il precedente difensore era a conoscenza del giudizio d'appello, indebolendo la doglianza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la doglianza corrisponde in realtà a una richiesta di rivalutazione del merito ("travisamento del fatto") e non a un effettivo "travisamento della prova". Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
primo comma, lett. c) e lett. e)
Regole sulle nullità deducibili in cassazione: lett. c) riguarda le nullità per violazioni delle norme sul procedimento, lett. e) le doglianze per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. La Corte distingue tra vizi processuali tempestivamente deducibili e valutazioni di merito non sindacabili.
art. 156 c.p.p.
Prevede che, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore, le notifiche al detenuto devono essere eseguite mediante consegna nel luogo di detenzione; la violazione costituisce però nullità "intermedia" se non tempestivamente eccepita.
art. 178 c.p.p.
Norme sui mezzi di prova e sulla loro valutazione; richiamata nella censura di nullità per inosservanza delle regole procedurali relative alle prove e notifiche.
art. 179 c.p.p.
Collegato all'art. 178 per la disciplina dell'assunzione e valutazione delle prove e delle relative eccezioni processuali.
art. 192 c.p.p.
Disciplina il riscontro e la valutazione delle dichiarazioni dei testi assistiti; la Corte ha valutato che la contestazione sulla valutazione delle dichiarazioni attiene al merito e non a un travisamento della prova incontestabile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso per cassazione; riferimento alla esposizione dei motivi nei limiti consentiti.
legge n. 46/2006
Modifiche sostanziali all'art. 606 c.p.p. che hanno ridotto l'intervento della Corte di legittimità sul merito, distinguendo tra travisamento della prova (ammissibile) e travisamento del fatto (precluso).
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione ai princìpi che hanno comportato la riforma delle pene accessorie e che hanno influito sulla decisione di merito oggetto dell'appello; citazione usata a supporto delle rideterminazioni operate in sede di gravame.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sent. n. 12778 del 27/02/2020
Principio secondo cui la mancata notifica all'imputato detenuto, nonostante elezione di domicilio, costituisce nullità di regime intermedio e richiede pronta eccezione del difensore per produrre effetti annullatori.
Massime di principio
- La notifica a un imputato detenuto: se il decreto è notificato al domicilio eletto presso il difensore anziché mediante consegna nel luogo di detenzione, la nullità è di tipo "intermedio" e deve essere tempestivamente eccepita dal difensore per essere efficace; la mancata eccezione comporta perdita del vizio come motivo di annullamento in Cassazione.
- La responsabilità del precedente difensore che non ha informato il cliente della pendenza del giudizio può essere valutata in sede disciplinare o civile, ma non impedisce che la nullità processuale si estingua se non tempestivamente rilevata; una memoria tardiva che conferma la conoscenza del difensore precedente indebolisce la censura di nullità.
- In Cassazione il sindacato sulle motivazioni è limitato: è ammissibile il motivo per "travisamento della prova" solo quando si dimostri che l'elemento di prova sia inesistente o radicalmente diverso da quanto riportato dal giudice di merito; non è ammessa una mera richiesta di riconsiderazione del valore probatorio o della valutazione dei fatti ("travisamento del fatto").
- Decisioni conformi nei due gradi di merito (doppia conforme) rendono ancora più rigido il controllo di legittimità e riducono le possibilità di successo di censura sulla valutazione probatoria in Cassazione.
- Quando si contesta la motivazione basata su dichiarazioni di testimoni, è necessario mostrare una contraddizione oggettiva e incontrovertibile tra quanto esiste negli atti e quanto il giudice ha trascritto; il semplice rilievo di scarsa circostanzialità o di incongruenze valutative non basta.
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