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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27796/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di merito promosso dopo un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Non essendosi definita la fase preventiva con conciliazione, i lavoratori hanno poi introdotto il giudizio di merito con ricorso ex art. 414 c.p.c. La Corte d'appello ha ritenuto che non si trattasse di una vera e propria riassunzione del procedimento precedente, ma dell'avvio di un giudizio nuovo e autonomo, con conseguente applicazione del termine breve di impugnazione di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo novellato dalla l. n. 69/2009, e ha quindi dichiarato tardivo l'appello dell'azienda sanitaria. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 327 c.p.c. e degli artt. 46 e 58, comma 1, l. n. 69/2009, sostenendo che il giudizio dovesse considerarsi unitario, che la data rilevante fosse quella di iscrizione a ruolo del procedimento originario (anteriore al 4 luglio 2009), che quindi si dovesse applicare il termine annuale e che, in ogni caso, l'eventuale errore fosse scusabile; ha inoltre lamentato che la tardività fosse stata rilevata d'ufficio senza previo contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la violazione del contraddittorio sul rilievo officioso della tardività dell'impugnazione, richiamando il principio secondo cui il rispetto dei termini per impugnare costituisce un requisito di ammissibilità controllabile anche d'ufficio. Ha inoltre ritenuto non assolto l'onere di specifica allegazione e produzione ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., poiché il ricorrente non aveva documentato l'asserita unicità dell'iscrizione a ruolo né prodotto gli atti rilevanti del procedimento preventivo e del giudizio di primo grado. Nel merito, ha ribadito che la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69/2009 si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, e che, quando a un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. segue un giudizio di cognizione, la rilevanza ai fini del termine di impugnazione si collega alla data di introduzione del giudizio di merito, trattandosi di un nuovo giudizio. È stato quindi confermato il rigetto dell'appello per tardività. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della controparte; è stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di sei mesi; originario termine annuale

    Nel testo novellato dalla l. n. 69/2009 il termine di decadenza per impugnare è di sei mesi e si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma, cioè dal 4 luglio 2009.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    La disciplina transitoria va riferita alla instaurazione originaria del giudizio di merito, non all'apertura di successive fasi o gradi.

  • art. 696-bis c.p.c.

    L'accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa ha natura deflattiva e, se non segue conciliazione, l'eventuale giudizio di merito successivo costituisce un giudizio nuovo.

  • art. 101 c.p.c.

    Il rilievo d'ufficio della tardività dell'impugnazione non viola il contraddittorio.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve specificare e documentare gli atti e i documenti su cui la censura si fonda.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Devono essere prodotti gli atti e documenti necessari a fondare il motivo di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    primo comma; secondo comma; ultimo comma

    Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato in conseguenza della definizione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009, rileva la data di instaurazione del giudizio di merito e non quella di eventuali atti o fasi preparatorie o successive; il termine semestrale si applica solo ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009.
  • L'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. ha funzione autonoma e deflattiva: se non conduce a conciliazione e segue un giudizio di cognizione, quest'ultimo va considerato un nuovo giudizio ai fini della disciplina delle impugnazioni.
  • La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio e non richiede la previa eccezione della controparte, poiché il rispetto dei termini per impugnare attiene all'ammissibilità del gravame.
  • Chi deduce in cassazione l'errore del giudice sul regime temporale applicabile o sull'unicità del procedimento deve rispettare gli oneri di specifica allegazione e produzione degli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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