Sentenza del 20/02/2015 n. 3443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La F. S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, contestando sia la propria qualità di soggetto passivo dell'imposta sugli immobili detenuti in forza di un diritto di superficie, sia la validità formale dell'accertamento. In particolare, ha eccepito l'assenza del potere sanzionatorio e della legittimazione del funzionario che aveva sottoscritto l'atto, la mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso e l'omessa pronuncia della CTR sulle contestazioni relative alla tardiva costituzione della resistente e alla produzione documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili, poiché la ricorrente aveva prospettato come vizi di motivazione questioni che riguardavano invece la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza formulare correttamente i relativi quesiti richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la tardiva costituzione della parte resistente non impedisce necessariamente la sua costituzione e l'omesso esame di una questione meramente processuale non integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. È stata quindi confermata la debenza dell'ICI e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.700 euro oltre accessori e rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione previsto dal n. 5 riguarda l'accertamento e la valutazione dei fatti decisivi, non l'interpretazione o l'applicazione delle norme giuridiche. Le questioni giuridiche devono essere dedotte come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis applicabile, i motivi fondati su vizi di motivazione dovevano concludersi con uno specifico momento di sintesi, mentre i motivi di violazione di legge dovevano contenere un quesito di diritto. La loro mancanza comportava l'inammissibilità.
Art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia rilevante come causa di nullità della sentenza riguarda le domande e le eccezioni di merito; il mancato esame di una questione esclusivamente processuale non integra autonomamente tale vizio.
Art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario non ne impedisce necessariamente la costituzione, ferma restando la disciplina delle preclusioni relative alla produzione documentale.
Art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
Le produzioni documentali effettuate tardivamente sono soggette alle preclusioni previste per il mancato rispetto dei termini processuali.
Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000
La contestazione relativa alla mancata allegazione all'avviso degli atti richiamati costituisce una questione di legittimità dell'atto e deve essere prospettata come violazione di legge, non come semplice vizio di motivazione.
Art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
La disposizione è stata richiamata in relazione alla legittimazione e alla rappresentanza del soggetto che emette o sottoscrive l'accertamento ICI.
Art. 1398 c.c.
Le contestazioni relative al difetto di rappresentanza devono essere ricondotte alla disciplina civilistica della rappresentanza senza potere e formulate come questioni di violazione di legge.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente la censura: gli errori nell'applicazione o nell'interpretazione delle norme vanno dedotti come violazione di legge, mentre il vizio di motivazione riguarda esclusivamente fatti decisivi controversi.
- Quando la legge processuale richiede un quesito di diritto o un momento di sintesi, la loro omissione o formulazione inadeguata può determinare l'inammissibilità del motivo senza esame nel merito.
- La tardiva costituzione della parte resistente non comporta automaticamente l'esclusione dal processo; occorre distinguere tra possibilità di costituirsi e preclusioni relative alla produzione di documenti o nuove difese.
- L'omesso esame di un'eccezione meramente processuale, di regola, non integra il vizio di omessa pronuncia previsto dall'art. 112 c.p.c., che riguarda principalmente domande ed eccezioni di merito.
- Le contestazioni sulla legittimazione del funzionario, sui poteri dell'ente incaricato della riscossione e sulla mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso devono essere specificamente provate e dedotte con il corretto motivo di impugnazione.
- In materia ICI, il titolare di un diritto reale di superficie sugli immobili può essere considerato soggetto passivo dell'imposta, anche quando gli immobili siano destinati allo svolgimento di attività sportive.
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