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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42802/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado (dichiarando estinti per prescrizione i capi B), C) e D) e confermando la responsabilità per il solo capo A, relativo agli artt. 624, 625 n.7 c.p.). Il ricorso si articolava in due motivi: (1) censura della motivazione della corte di merito circa l'affermazione di responsabilità (di fatto, richiesta di rivalutazione delle prove); (2) deduzione che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (cd. riforma "Cartabia"), il reato contestato al capo A era divenuto procedibile a querela e quindi la remissione della querela avrebbe estinto il reato.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché consisteva in doglianze di mero fatto, non sindacabili in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la riforma introdotta dal d.lgs. 150/2022 ha trasformato il delitto di furto in reato procedibile a querela salvo specifiche eccezioni (art.625, nn.7 e 7-bis o incapacità della persona offesa). È stata rilevata la remissione di querela formalizzata da Grigoletto Gaia il 31/03/2023 e accettata dalle imputate il 03/04/2023; di conseguenza, in mancanza di elementi per pronunce alternative ex art.129, comma 2, c.p.p., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art.152 c.p.p. La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato le imputate al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022 (art. 2, comma 1, lett. 1)

    Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)

    La riforma ha reso il delitto di furto, in linea generale, procedibile a querela della persona offesa, introducendo dunque la possibilità di estinzione del reato per remissione di querela, salvo le eccezioni elencate (incapacità della vittima o circostanze aggravanti previste dall'art.625).

  • art. 624 cod. pen. (riferimento al previgente terzo comma)

    Il previgente regime prevedeva differenze sul regime di procedibilità del furto; il richiamo serve a segnalare che la novella ha modificato il precedente testo rendendo il reato in gran parte procedibile a querela.

  • art. 625 cod. pen. (numeri 7 e 7-bis)

    I numeri citati individuano specifiche circostanze aggravanti che, se presenti, consentono comunque la procedibilità d'ufficio nonostante la generale querelabilità del reato; la riforma le mantiene come eccezioni alla procedibilità a querela.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la remissione della querela estingue il reato: la Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato sulla base della remissione accertata e accettata.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo come possibile base per pronunce alternative in sede di legittimità; nel caso concreto non vi erano elementi per addivenire a una pronuncia ex art.129, comma 2, quindi si è proceduto alla dichiarazione di estinzione per remissione.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle prove (doglianze di mero fatto) è in genere inammissibile in Cassazione: il giudizio di legittimità non è sede di rinnovazione del merito.
  • Se, nel corso del procedimento di impugnazione, la persona offesa rimette la querela e la remissione è rituale e accettata, il reato procedibile a querela si estingue e la Corte di Cassazione deve rilevarne l'estinzione anche d'ufficio, se il ricorso è tempestivo.
  • La riforma del d.lgs. 150/2022 ha reso numerosi reati (fra cui il furto) procedibili a querela, ma lascia salve specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio (es. determinate aggravanti o l'incapacità della vittima): occorre verificare sempre la sussistenza di tali eccezioni per valutare l'effetto di una remissione di querela.
  • La remissione di querela, se intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della decisione della Cassazione e accettata, prevale su cause di inammissibilità e impone la dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice di legittimità.
  • Quando si valuta un caso simile è fondamentale verificare le date (quando è intervenuta la remissione, quando è stata accettata e la tempestività del ricorso) e se sussistono circostanze che mantengono la procedibilità d'ufficio: la combinazione di questi elementi determina se il reato può estinguersi per remissione.

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