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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32192/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex lege n. 89/2001 per eccessiva durata di un fallimento dichiarato nel 2007 e ancora pendente al momento della domanda di equa riparazione. I ricorrenti originari, ex lavoratori della società fallita e ammessi in via privilegiata al passivo già reso esecutivo, chiedevano l'indennizzo per la durata irragionevole della procedura. La Corte d'appello di Ancona aveva determinato la durata irragionevole in cinque anni e il moltiplicatore annuo in euro 400,00, poi in sede di opposizione aveva solo parzialmente accolto le domande di alcuni ricorrenti, ritoccando il quantum per due di essi e fissando la decorrenza degli interessi dalla data di deposito del ricorso. Il Ministero, soccombente in parte, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che, data l'elevata complessità del fallimento, il termine ragionevole dovesse essere di sette anni e non di sei; (2) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato il comportamento delle parti, né verificato se i crediti fossero relativi a t.f.r. e ultime tre mensilità, e se i ricorrenti avessero omesso di attivarsi verso il Fondo di Garanzia INPS, con conseguente addebito a loro delle conseguenze della durata del fallimento; (3) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, deducendo che la Corte non avesse considerato la riduzione delle pretese creditorie per effetto di due piani di riparto e che non avesse applicato la riduzione del 40% del moltiplicatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la legge ratione temporis applicabile stabiliva per la procedura fallimentare un termine massimo di durata ragionevole pari a sei anni, sicché era ingiustificata la pretesa di considerare ragionevole un periodo di sette anni. Ha respinto il secondo motivo osservando che la Corte territoriale aveva già applicato il moltiplicatore minimo; quindi il richiamo al comportamento delle parti non poteva incidere ulteriormente in quella sede. Inoltre, le doglianze relative al Fondo di Garanzia INPS e alla mancata attivazione dei creditori erano nuove, perché non risultava che il Ministero le avesse dedotte in modo specifico e autosufficiente in sede di opposizione; in ogni caso, sarebbe stato onere dell'Amministrazione provare l'inerzia dei creditori o l'avvenuta percezione delle somme. Anche il terzo motivo è stato respinto: la partecipazione ai riparti e la eventuale riduzione del valore della causa avrebbero potuto incidere solo nella determinazione dell'indennizzo, ma il Ministero non aveva allegato in modo specifico e autosufficiente di aver sollevato tali circostanze nel giudizio di opposizione, rendendo anche queste deduzioni inammissibilmente nuove. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai difensori anticipatari dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2

    La durata irragionevole della procedura va valutata secondo i parametri legali applicabili e, nel caso esaminato, il comportamento delle parti può rilevare solo ai fini della concreta quantificazione dell'indennizzo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis

    Per la procedura fallimentare, nella formulazione applicabile ratione temporis, la durata ragionevole non può superare sei anni; il moltiplicatore annuo va determinato entro i limiti minimi e massimi previsti dalla norma e può essere ulteriormente contenuto in ragione del valore della causa e di altri parametri legali.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dell'equa riparazione le allegazioni devono essere specifiche e tempestive; non è possibile introdurre per la prima volta in cassazione circostanze di fatto non dedotte in opposizione.

  • art. 375 c.p.c.

    Il relatore aveva formulato proposta di manifesta infondatezza, poi condivisa dal collegio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata disposta la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10

    Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È stata esclusa la sua applicabilità, perché il processo di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero aveva l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle eccezioni circa il Fondo di Garanzia e i riparti, ma tale onere non è stato assolto.

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell'equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di durata ragionevole è quello fissato dalla disciplina speciale applicabile ratione temporis e non può essere liberamente ampliato in via equitativa oltre il limite normativo.
  • Il comportamento della parte istante può incidere sulla quantificazione dell'indennizzo solo nei limiti in cui la legge lo preveda come parametro concreto di liquidazione; se il giudice di merito ha già applicato il moltiplicatore minimo, non è utile invocare in astratto tale criterio senza indicare un diverso spazio applicativo.
  • Le deduzioni relative a fatti idonei a ridurre o escludere l'indennizzo, come l'attivazione del Fondo di Garanzia o la percezione di somme in sede concorsuale, devono essere specificamente allegate e provate nel giudizio di merito; la loro introduzione solo in cassazione integra novità della censura.
  • In tema di equa riparazione, la partecipazione del creditore ai riparti fallimentari e la conseguente incidenza sul valore della causa possono rilevare ai fini della misura dell'indennizzo, ma solo se tali circostanze siano state tempestivamente dedotte e risultino processualmente accertate.
  • Il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato e quindi non trova applicazione il raddoppio del contributo previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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Come è indicizzato

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