Cassazione Civile, Ordinanza n. 37721/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice che assumeva di aver prestato attività di pulizia per molti anni presso un condominio e chiedeva differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie non godute e TFR. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava il condominio. Due condomini proponevano appello sostenendo che la notifica dell’atto introduttivo del primo grado era stata eseguita presso un precedente amministratore non più in carica, con conseguente inesistenza della notifica, nullità del giudizio e della sentenza. La Corte d’appello dichiarava l’appello inammissibile per difetto di legittimazione a impugnare dei singoli condomini. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 100 c.c. in relazione agli artt. 1105 e 1139 c.c., sostenendo che i singoli condomini possono agire a tutela dell’interesse condominiale quando l’amministratore non provvede; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non provata la titolarità del rapporto passivo, nonostante la qualità di condomini e il rogito depositato; 3) violazione dell’art. 1137 c.c., contestando che la delibera assembleare di transigere la lite e rinunciare all’impugnazione potesse vincolare i singoli condomini e precludere loro l’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello che aveva escluso la legittimazione dei singoli condomini ad impugnare la sentenza resa contro il condominio. La Corte ha richiamato il principio per cui il condominio è mero ente di gestione privo di soggettività giuridica, ma ha distinto le controversie inerenti alla tutela della proprietà dei beni comuni, nelle quali è ammessa una legittimazione alternativa del singolo condomino, dalle controversie relative alla gestione dei beni condominiali o ai rapporti contrattuali facenti capo al condominio, nelle quali la legittimazione spetta solo al condominio. Poiché la lite riguardava un rapporto di lavoro riferibile al solo condominio, i singoli condomini non potevano sostituirsi ad esso nell’impugnazione. Inoltre, la delibera assembleare che aveva approvato la transazione e la rinuncia all’impugnazione, non impugnata ai sensi dell’art. 1137 c.c., era vincolante per tutti i condomini. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la loro legittimazione ad agire o impugnare, ma ritenuto non idoneo a superare il difetto di legittimazione nella controversia in questione
art. 1105 c.c.
invocato in relazione ai poteri di gestione e di sostituzione del singolo all’inerzia dell’organo comune
art. 1139 c.c.
richiamato per estendere al condominio le norme sulla comunione, ma senza incidere sulla regola di legittimazione affermata
art. 115 c.p.c.
denunciato per asserita erronea valutazione delle risultanze di causa sulla titolarità del rapporto
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma non ritenuto violato
art. 1137 c.c.
la delibera assembleare non impugnata è stata ritenuta operativa e vincolante per tutti i condomini
art. 1135 c.c.
richiamato per affermare che l’assemblea può deliberare a maggioranza sulle spese e sulle transazioni relative a tali spese
art. 1108, terzo comma, c.c.
il consenso unanime è necessario solo se la transazione ha ad oggetto diritti reali comuni
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nei giudizi che non riguardano la tutela della proprietà o di diritti reali su beni comuni, i singoli condomini non hanno legittimazione autonoma a impugnare la sentenza resa nei confronti del condominio, perché la controversia resta riferibile al solo ente di gestione.
- La legittimazione sostitutiva del singolo condomino rispetto all’inerzia dell’amministratore è configurabile solo nelle cause relative a diritti afferenti alla proprietà e ai diritti reali sulle parti comuni, non anche nelle controversie di gestione o nei rapporti contrattuali del condominio.
- Una delibera assembleare che approvi una transazione e disponga la rinuncia all’impugnazione vincola i condomini se non viene tempestivamente impugnata; il singolo non può eluderne gli effetti proponendo autonomamente impugnazione contro la sentenza.
- In materia condominiale, la transazione sulle spese o su liti relative alla gestione comune può essere deliberata a maggioranza; il consenso unanime è necessario solo quando l’accordo incida su diritti reali comuni.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggere l’esito, il ricorso per cassazione è infondato se non incrina tutte le rationes poste a base della decisione.
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