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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16801/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Napoli n. 406/2022 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 contro il provvedimento monocratico di diniego dell'equo indennizzo. Il nodo centrale era la tempestività della "richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione" (art. 1-ter legge n. 89/01): la ricorrente sosteneva che la richiesta del 26.1.2017 fosse valida perché formulata entro il termine di due anni e sei mesi dall'introduzione del giudizio; la Corte territoriale aveva invece ritenuto che la richiesta dovesse essere proposta entro l'udienza di trattazione e, comunque, almeno sei mesi prima del decorso del termine ragionevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso per deposito tardivo e ha respinto i motivi del ricorso: il primo motivo (omesso esame di fatto) è stato ritenuto manifestamente inammissibile; il secondo è stato ritenuto infondato. La Corte ha stabilito il principio secondo cui, nel testo anteriore al D.Lgs. n.149/22, la richiesta di passaggio al rito sommario ex art. 1-ter legge n. 89/01 deve essere formulata entro l'udienza di trattazione; soltanto se tale udienza non si è ancora effettivamente e compiutamente tenuta la richiesta può ancora sopravvenire nei termini previsti (ossia tenendo conto del termine complessivo decadenziale), perché diversamente si verificherebbero preclusioni e violazioni dei termini perentori previsti dal codice. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e confermato il principio applicato dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • legge n. 89/2001 (art. 1-ter)

    "e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis"

    La Corte interpreta l'art. 1-ter nel senso che la richiesta di passaggio al rito sommario deve essere formulata entro l'udienza di trattazione; la locuzione "e comunque" non autorizza una istanza tardiva se l'udienza di trattazione si è già e compiutamente tenuta.

  • codice di procedura civile (art. 183-bis c.p.c.)

    Richiamato come disciplina che pone l'udienza di trattazione quale sede in cui il giudice può disporre il passaggio al rito sommario e dove devono essere indicate, a pena di decadenza, le prove: ciò giustifica la necessità che la richiesta sia formulata entro tale udienza.

  • codice di procedura civile (art. 370 c.p.c.)

    Applicato nella versione aggiornata dal D.Lgs. n.149/22 in tema di termine per il deposito del controricorso (40 giorni): la Corte ha rilevato il mancato rispetto di tale termine e l'inammissibilità del controricorso.

  • D.Lgs. n. 149/2022

    Ha modificato il termine e le regole per il deposito del controricorso (richiamato per stabilire la decorrenza e la scadenza del termine di deposito).

  • art. 2, comma 2-bis legge n. 89/01

    Fornisce il termine di durata 'ragionevole' preso a riferimento per la decorrenza del rimedio preventivo; collegato all'operatività del termine di sei mesi previsto dall'art. 1-ter.

  • artt. 702-bis e ss. c.p.c.

    Richiamati perché l'instaurazione del giudizio con il rito sommario è essa stessa rimedio preventivo alternativo; la Corte coglie la complementarità fra le opzioni previste dalla legge n. 89/01.

  • Costituzione (art. 24, art. 111)

    Richiamati nei profili di bilanciamento fra diritto di difesa e ragionevole durata del processo; la Corte ritiene legittimi i limiti procedurali introdotti dalla normativa sui rimedi preventivi.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 e art. 13)

    Citati nel quadro della compatibilità costituzionale e convenzionale dei rimedi preventivi; la giurisprudenza europea valorizza rimedi acceleratori come compatibili e preferibili rispetto a rimedi puramente risarcitori.

  • sentenza Corte costituzionale n. 121/2020

    Usata per confermare la legittimità costituzionale dei rimedi preventivi introdotti dalla legge n. 89/01 e per giustificare l'interpretazione che non sacrifica i limiti procedurali.

  • Corte EDU (sentenze Scordino, Olivieri, Verrascina)

    Richiamate a supporto dell'ammissibilità e preferibilità di rimedi preventivi atti ad accelerare il processo; Verrascina è citata per delimitare il diverso ambito di analisi rispetto ad altre fattispecie.

Massime di principio

  • La richiesta di conversione dal rito ordinario al rito sommario ai fini del rimedio preventivo ex legge n. 89/01 deve essere formulata nell'udienza di trattazione; se l'udienza non si è effettivamente e compiutamente svolta, la richiesta può ancora essere proposta prima che si verifichino le preclusioni processuali.
  • La locuzione "e comunque" dell'art. 1-ter non autorizza una istanza tardiva se l'udienza di trattazione si è già esaurita: il termine è funzionale a evitare regressioni del processo e a rispettare i termini perentori previsti dal codice.
  • I rimedi preventivi previsti dalla legge n. 89/01 sono compatibili con il diritto costituzionale e convenzionale; tuttavia le relative decadenze e preclusioni procedurali vanno rispettate rigorosamente.
  • Se il giudice del giudizio presupposto ha già deciso nel merito sulla richiesta di mutamento di rito, quella decisione non vincola altri giudici: occorre comunque che la parte abbia tempestivamente esperito il rimedio previsto per non precludere l'azione indennitaria.
  • In sede di impugnazione è essenziale verificare e rispettare i termini di deposito (anche telematici) dei ricorsi e dei controricorsi: termini di legge (es. 40 giorni per il controricorso secondo il nuovo art. 370 c.p.c.) sono perentori e la loro inosservanza può comportare l'inammissibilità.
  • Prassi consigliata per chi teme la durata irragionevole del processo: o instaurare direttamente il rito sommario (artt. 702-bis e ss.) oppure, se si procede in rito ordinario, porre tempestivamente in udienza l'istanza di conversione e registrare compiutamente le attività dell'udienza di trattazione per evitare contestazioni di tempestività.

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