Cassazione Civile, Ordinanza n. 36087/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento in estensione nei suoi confronti, quale socio occulto illimitatamente responsabile di una s.n.c. fallita. Sosteneva la violazione e falsa applicazione dell'art. 147 l. fall., deducendo che nei gradi di merito non sarebbe stata provata la sussistenza degli elementi necessari per l'estensione del fallimento: mancherebbero la prova dell'affectio societatis, di un conferimento di beni in società, di prestazioni d'opera continuative, di atti direttivi dell'attività aziendale. Aggiungeva che le risultanze istruttorie, soprattutto le intercettazioni richiamate, avrebbero dovuto dimostrare piuttosto che l'unico proprietario dell'azienda fosse il fratello del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse individuato e valorizzato specifici elementi probatori, tratti anche dall'esito di un procedimento penale per associazione mafiosa e reati connessi al traffico di rifiuti, conclusosi con la condanna del ricorrente, dai quali aveva desunto la qualità di socio occulto illimitatamente responsabile. Ha inoltre osservato che la corte territoriale aveva esaminato le intercettazioni richiamate nel ricorso, traendone però una conclusione opposta a quella prospettata dal ricorrente. La censura si risolveva quindi in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 147 l. fall.
L'estensione del fallimento può essere fondata su elementi probatori idonei a dimostrare la qualità di socio occulto illimitatamente responsabile; la censura che mira a contestare la valutazione di merito di tali elementi è inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di estensione del fallimento al socio occulto, la qualità di socio illimitatamente responsabile può essere desunta da un complesso di elementi probatori valorizzati dal giudice di merito, anche provenienti da procedimento penale collegato ai fatti di impresa.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie quando la corte territoriale abbia già esaminato gli elementi dedotti e ne abbia tratto una conclusione motivata.
- Le intercettazioni, ove esaminate dal giudice di merito, costituiscono materiale valutativo rimesso a quel giudice; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del contenuto delle captazioni.
- La contestazione dell'accertamento della qualità di socio occulto, se diretta solo a una revisione del giudizio fattuale, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
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