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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23526/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/11/2022 con cui il Tribunale del riesame di Perugia ha annullato l'ordinanza del GIP del 29/09/2022 che, dopo la convalida dell'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, aveva applicato a Pirri l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si deducevano: violazione degli artt. 191 e 357 c.p.p. e carenza di motivazione circa l'inutilizzabilità del "drop-test" (mancanza di analisi qualitative/quantitative e assenza di verbale delle operazioni); travisamento dell'interrogatorio di convalida (negata ammissione della destinazione allo spaccio); vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza in assenza di consulenza tossicologica; errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in mancanza di accertamento tecnico sulla natura e sul principio attivo delle sostanze.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ex art. 568, comma 4, c.p.p.: il provvedimento impugnato aveva disposto una pronuncia favorevole al ricorrente (annullamento della misura cautelare) e l'impugnazione mirava a censurare la motivazione senza chiedere una diversa statuizione del dispositivo. La Corte ha precisato che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale, collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento, e che le censure relative a utilizzabilità delle prove o alla motivazione possono essere riproposte nel giudizio di merito. Per l'inammissibilità il giudice ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; il Tribunale del riesame aveva ritenuto che, in assenza di accertamenti tossicologici sulle sostanze e sulla quantità di principio attivo, la qualificazione della condotta come detenzione ai fini di spaccio risultasse insufficiente per fondare gravi indizi

  • art. 357 c.p.p. (con specifico riferimento al comma 2, lett. e))

    Richiama gli obblighi della polizia giudiziaria in ordine alla redazione di verbali delle operazioni e dei rilievi; il ricorrente denunciava la mancata verbalizzazione delle operazioni relative ai test speditivi (drop-test), ma la Corte non ha esaminato il merito della questione per inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 191 c.p.p.

    Norma processuale invocata dal ricorrente nella censura; dalla motivazione della Corte emerge che le presunte violazioni procedurali non sono state esaminate nel merito in ragione della carenza di interesse ad impugnare il provvedimento favorevole

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    La Corte interpreta la norma richiedendo che l'interesse a proporre impugnazione sia concreto e attuale e debba essere collegato agli effetti primari e diretti del dispositivo impugnato; censurare solo la motivazione senza chiedere modifiche del dispositivo è insufficiente per l'ammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per l'eventuale responsabilità per colpa nell'impugnazione inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un ricorso in cassazione avverso un provvedimento cautelare favorevole al ricorrente (ad es. annullamento della misura) è in genere inammissibile per mancanza di interesse se mira solo a censurare la motivazione senza chiedere una diversa statuizione del dispositivo
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento; la mera aspirazione alla correzione teorica di un errore motivazionale non è sufficiente
  • Questioni sulla utilizzabilità di prove tecniche (es. drop-test) o sulla necessità di accertamenti tossicologici possono essere rilevate nel giudizio di merito o in successive istanze cautelari; la loro censura isolata non garantisce l'ammissibilità di un ricorso quando il dispositivo è già favorevole all'indagato
  • La decisione cautelare fondata sul giudizio di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è valutabile autonomamente in sede di piena cognizione; eventuali preclusioni derivanti da valutazioni incidentali del riesame non impediscono la riproposizione delle questioni nel processo principale
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può imporre spese e sanzioni (compenso alla Cassa delle ammende), specie se l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente

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