Cassazione Penale, Sentenza n. 23526/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/11/2022 con cui il Tribunale del riesame di Perugia ha annullato l'ordinanza del GIP del 29/09/2022 che, dopo la convalida dell'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti, aveva applicato a Pirri l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si deducevano: violazione degli artt. 191 e 357 c.p.p. e carenza di motivazione circa l'inutilizzabilità del "drop-test" (mancanza di analisi qualitative/quantitative e assenza di verbale delle operazioni); travisamento dell'interrogatorio di convalida (negata ammissione della destinazione allo spaccio); vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza in assenza di consulenza tossicologica; errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in mancanza di accertamento tecnico sulla natura e sul principio attivo delle sostanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ex art. 568, comma 4, c.p.p.: il provvedimento impugnato aveva disposto una pronuncia favorevole al ricorrente (annullamento della misura cautelare) e l'impugnazione mirava a censurare la motivazione senza chiedere una diversa statuizione del dispositivo. La Corte ha precisato che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale, collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento, e che le censure relative a utilizzabilità delle prove o alla motivazione possono essere riproposte nel giudizio di merito. Per l'inammissibilità il giudice ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; il Tribunale del riesame aveva ritenuto che, in assenza di accertamenti tossicologici sulle sostanze e sulla quantità di principio attivo, la qualificazione della condotta come detenzione ai fini di spaccio risultasse insufficiente per fondare gravi indizi
art. 357 c.p.p. (con specifico riferimento al comma 2, lett. e))
Richiama gli obblighi della polizia giudiziaria in ordine alla redazione di verbali delle operazioni e dei rilievi; il ricorrente denunciava la mancata verbalizzazione delle operazioni relative ai test speditivi (drop-test), ma la Corte non ha esaminato il merito della questione per inammissibilità dell'impugnazione
art. 191 c.p.p.
Norma processuale invocata dal ricorrente nella censura; dalla motivazione della Corte emerge che le presunte violazioni procedurali non sono state esaminate nel merito in ragione della carenza di interesse ad impugnare il provvedimento favorevole
art. 568, comma 4, c.p.p.
La Corte interpreta la norma richiedendo che l'interesse a proporre impugnazione sia concreto e attuale e debba essere collegato agli effetti primari e diretti del dispositivo impugnato; censurare solo la motivazione senza chiedere modifiche del dispositivo è insufficiente per l'ammissibilità
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per l'eventuale responsabilità per colpa nell'impugnazione inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 616 condannando il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un ricorso in cassazione avverso un provvedimento cautelare favorevole al ricorrente (ad es. annullamento della misura) è in genere inammissibile per mancanza di interesse se mira solo a censurare la motivazione senza chiedere una diversa statuizione del dispositivo
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento; la mera aspirazione alla correzione teorica di un errore motivazionale non è sufficiente
- Questioni sulla utilizzabilità di prove tecniche (es. drop-test) o sulla necessità di accertamenti tossicologici possono essere rilevate nel giudizio di merito o in successive istanze cautelari; la loro censura isolata non garantisce l'ammissibilità di un ricorso quando il dispositivo è già favorevole all'indagato
- La decisione cautelare fondata sul giudizio di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è valutabile autonomamente in sede di piena cognizione; eventuali preclusioni derivanti da valutazioni incidentali del riesame non impediscono la riproposizione delle questioni nel processo principale
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può imporre spese e sanzioni (compenso alla Cassa delle ammende), specie se l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente
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