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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2445 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva riconosciuto a C.M. il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1999-2003. L'Ufficio sosteneva, da un lato, che il rimborso per il 2002 fosse precluso dall'adesione del contribuente al condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 7; dall'altro, che fosse configurabile il requisito dell'autonoma organizzazione, anche in ragione dell'utilizzo di un collaboratore nell'ambito di un piano regionale di inserimento professionale. Il contribuente contestava inoltre la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha respinto l'eccezione relativa alla legittimazione dell'Avvocatura dello Stato, ritenendo che, quando essa rappresenta l'Agenzia in cassazione, non sia necessaria una procura alle liti formalmente indicata nel ricorso. Ha però ritenuto inammissibile il primo motivo dell'Agenzia per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati indicati adeguatamente gli atti e le difese precedentemente dedotti; in ogni caso, la collaborazione occasionale di un apprendista non era sufficiente a dimostrare un'autonoma organizzazione significativa. Anche il motivo relativo al condono è stato respinto per difetto di autosufficienza e insufficienza della prova: la mera informativa dell'anagrafe tributaria non dimostrava con certezza il perfezionamento della definizione, mancando la documentazione attestante la regolarità della domanda e l'integrale pagamento. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1 e 2

    Il presupposto dell'IRAP è collegato all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse stata provata un'organizzazione autonoma rilevante.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3

    Individua i soggetti passivi dell'IRAP; la sua applicazione al professionista richiede comunque la verifica concreta dell'esistenza di un'autonoma organizzazione.

  • TUIR, art. 53, comma 1, già art. 49

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la rilevanza dell'attività professionale e dell'organizzazione impiegata, ma non ritenuto sufficiente a dimostrare il presupposto autonomo dell'IRAP.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 7

    Disciplina la definizione automatica delle annualità fiscali. Perché il condono impedisca il rimborso, deve essere provato il perfezionamento della procedura, inclusi la regolarità della domanda e il pagamento integrale di quanto dovuto.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2

    Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato.

    L'Avvocatura dello Stato può patrocinare l'Agenzia delle Entrate senza una procura alle liti ordinaria; resta necessario che il patrocinio sia stato assunto per lo specifico procedimento, ma tale incarico non deve essere necessariamente indicato formalmente nel ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 5

    L'obbligo di indicare la procura nel ricorso per cassazione non si applica quando il patrocinio è esercitato dall'Avvocatura dello Stato, poiché in tale ipotesi la procura non è necessaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere autosufficienti: chi ricorre deve indicare con precisione gli atti, i documenti e i passaggi processuali sui quali fonda le proprie censure, riportandone almeno il contenuto rilevante.
  • Per dimostrare l'adesione a un condono non è sufficiente un dato interno dell'amministrazione o una semplice consultazione dell'anagrafe tributaria; occorre documentare il perfezionamento della definizione, compresi la domanda valida e l'integrale pagamento.
  • Per i professionisti, l'IRAP non è automaticamente dovuta solo perché viene svolta un'attività autonoma: serve un'organizzazione autonoma concretamente apprezzabile e idonea a potenziare l'attività del titolare.
  • La collaborazione occasionale o l'impiego di un apprendista, se privo di un contributo significativo e stabile all'organizzazione, non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • La legittimazione dell'Avvocatura dello Stato a difendere l'Agenzia delle Entrate in cassazione non richiede una procura ordinaria espressa nel ricorso, purché il patrocinio sia stato conferito per quello specifico giudizio.

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