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Sentenza

Sentenza n. 597/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo, dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-/199-2019 PR, dell’08.11.2019 prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Palermo via -OMISSIS-piano secondo, in catasto al -OMISSIS-, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 13.000,00 ai sensi dell’art. 31, 4-bis DPR 380/2001; quanto ai motivi aggiunti, della cartella di pagamento n. -OMISSIS-/7600, notificata al Sig. -OMISSIS- in data 7.02.2023, e della cartella di pagamento n. -OMISSIS-/76001, notificata alla Sig.ra -OMISSIS- in data 7.02.2023, con le quali l’Agenzia delle Entrate, su incarico del Comune di Palermo, ha ingiunto in danno di ciascuno dei ricorrenti, coobbligati in solido, il pagamento della somma di € 17.412,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria anno 2019 con oneri ed interessi, in applicazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. -OMISSIS-/199-2019 PR, prot. n. -OMISSIS- del 08.11.2019, impugnato con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202000140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, con acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e irrogazione di sanzione pecuniaria, nonché successive cartelle di pagamento

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'atto comunale che accertava l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, disponeva l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e applicava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il motivo principale consisteva nella mancata notificazione dell'ingiunzione di demolizione, presupposto dell'accertamento di inottemperanza, dell'acquisizione e della sanzione. I ricorrenti hanno contestato l'autenticità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle notifiche e hanno promosso querela di falso davanti al giudice ordinario, chiedendo la sospensione del giudizio amministrativo. Con motivi aggiunti hanno impugnato le cartelle di pagamento emesse per la riscossione della sanzione, deducendone l'illegittimità derivata dall'illegittimità dell'atto presupposto. Il giudizio amministrativo è stato sospeso in attesa della definizione della querela di falso.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro l'atto di acquisizione, la sanzione e le cartelle. Ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 78, comma 2, c.p.a., rilevando che la sentenza del giudice civile sulla querela di falso, pubblicata il 13 giugno 2024, era stata depositata nel giudizio amministrativo solo il 27 maggio 2025, oltre il termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato. Il Collegio ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., l'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso avrebbe dovuto essere presentata entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che aveva fatto cessare la sospensione; essa era stata invece presentata soltanto il 19 maggio 2025. Le spese sono state compensate, considerata l'assenza di difese sostanziali del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Comune in relazione all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.

  • art. 78 c.p.a.

    Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

    Il mancato deposito tempestivo della sentenza che definisce la querela di falso determina l'estinzione del giudizio amministrativo sospeso.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

    La prosecuzione del giudizio sospeso richiede la presentazione tempestiva dell'istanza di fissazione dell'udienza; il mancato rispetto del termine costituisce ulteriore ragione di estinzione.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione è stato utilizzato dal Collegio per individuare, in assenza di prova di impugnazioni, il momento entro cui la sentenza civile sulla querela di falso era divenuta irrevocabile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto nessuna memoria è stata depositata nel termine assegnato.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo è sospeso in attesa della definizione di una querela di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve depositare copia autentica della sentenza civile entro novanta giorni dal suo passaggio in giudicato; in mancanza, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 78 c.p.a.
  • In caso di sospensione del giudizio amministrativo, la prosecuzione richiede la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa cessare la causa di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
  • Il deposito tardivo della sentenza che definisce la querela di falso e la tardiva presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza impediscono la prosecuzione del giudizio amministrativo sospeso, senza che il giudice debba esaminare i motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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