Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la decisione della Corte di appello di Catanzaro che ha disposto la consegna di Francesco Cordua all'autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato d'arresto europeo processuale emesso dal Tribunale distrettuale di Hechingen per plurimi reati di truffa informatica commessi in Germania tra il 27/06/2024 e il 19/09/2024. Il difensore ha proposto tre motivi: (1) inosservanza dell'art. 18-bis l. 22/04/2005, n.69 per mancata verifica della possibile giurisdizione italiana e dell'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale, atteso il carattere transnazionale del sodalizio e la possibile commissione in parte di atti in Italia; (2) inosservanza dell'art. 19, comma 2, l. n. 69/2005 per omessa subordinazione della consegna alla condizione del rinvio in Italia per l'esecuzione della pena; (3) violazione dei principi di proporzionalità e mancanza di motivazione in ordine al radicamento sociale del ricorrente in Italia come elemento ostativo alla consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte. Il primo motivo (art. 18-bis) è stato dichiarato inammissibile per mancata deduzione davanti alla Corte di appello e per carenza di prova dell'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione italiana; pertanto su tale punto il ricorso è respinto. I secondi motivi (art. 19, comma 2 e radicamento/proporzionalità) sono stati ritenuti fondati: la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta espressa del ricorrente di scontare l'eventuale pena in Italia e di subordinare la consegna alla condizione del successivo rinvio in Italia, come previsto dall'art. 19, comma 2. Tale omissione è stata sanata dalla Corte di cassazione disponendo l'annullamento parziale della sentenza impugnata limitatamente alla mancata subordinazione della consegna alla condizione del rinvio in Italia e rigettando il ricorso nel resto. La Corte di cassazione ha quindi imposto che la consegna sia subordinata alla condizione che l'interessato sia rinviato in Italia per scontare l'eventuale pena.
Norme richiamate
Decisione quadro 2002/584/GAI, art. 4 punto 6
prevede uno specifico motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo nell'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà e la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno
Consente allo Stato richiesto di opporre un rifiuto facoltativo per esecuzione della pena nello Stato richiesto quando la persona dimori, sia cittadina o residente in quello Stato e lo Stato stesso si impegni ad eseguire la pena secondo il proprio diritto interno; non richiede l'accertamento del "radicamento"
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis
il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, "...qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno"
Nell'attuale assetto normativo introduce un motivo facoltativo di rifiuto; per il cittadino italiano è sufficiente il mero possesso della cittadinanza per rendere opponibile tale motivo nel caso di mandato "esecutivo"; per il cittadino di altro Stato UE è richiesto che egli "legittimamente ed effettivamente" abbia residenza o dimora in Italia (concetto di "radicamento")
Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 2
Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione
Per i mandati processuali l'esecuzione della consegna può essere condizionata al successivo rinvio in Italia per l'esecuzione della pena; se il ricercato è cittadino italiano e richiede l'esecuzione della pena in Italia, la corte di appello deve valutare e, in mancanza di una decisione, la Cassazione può apporre la condizione
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, art. 15, comma 1
in caso di mandato di arresto europeo "esecutivo", la corte di appello "...può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno"
Conferma il quadro secondo cui per i mandati esecutivi è prevista la possibilità di rifiuto della consegna quando sussista la condizione di cittadinanza o di stabile residenza/dimora e la conseguente esecuzione della pena in Italia
Sentenza Corte costituzionale n. 227/2010
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno
Ha imposto l'estensione della garanzia di opposizione alla consegna anche ai cittadini UE non italiani purché legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia, introducendo il requisito del "radicamento" per i cittadini di altri Stati membri
Massime di principio
- Distinguere sempre tra mandato d'arresto europeo "esecutivo" (esecuzione pena) e "processuale" (azione penale): le tutele e i rimedi differiscono.
- Per un mandato esecutivo la cittadinanza italiana può costituire motivo facoltativo di rifiuto senza necessità di provare il "radicamento"; per cittadini UE non italiani è necessario dimostrare la "legittima ed effettiva" residenza/dimora (radicamento), spesso quantificata in prassi in almeno cinque anni.
- Per un mandato processuale la cittadinanza italiana non impedisce la consegna, ma il giudice può (e deve, se richiesto dall'interessato) subordinare l'esecuzione della consegna alla condizione del rinvio in Italia per scontare l'eventuale pena, ai sensi dell'art. 19, comma 2; tale questione va sollevata chiaramente in sede di merito.
- Le questioni relative all'esercizio della giurisdizione italiana (art. 18-bis lett. b) devono essere dedotte e contestate già in sede di appello altrimenti possono risultare inammissibili in Cassazione.
- Se la Corte d'appello omette di pronunciarsi sulla richiesta di subordinazione della consegna al rinvio in Italia, la Corte di cassazione può colmare l'omissione e apporre la condizione senza rinviare il procedimento, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Nel valutare la concessione della condizione di rinvio in Italia va effettuato un bilanciamento concreto tra l'interesse rieducativo del soggetto e l'interesse punitivo dello Stato che ha subito il reato; elementi come gravità del reato, transnazionalità della condotta, presenza di vittime e radicamento sociale vanno considerati.
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