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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09697/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. Come effetto sostanziale, resta ferma la decisione di merito impugnata, compresa la non applicazione dell'attenuante ex art. 64 n. 4 c.p. e la misura di sicurezza dell'espulsione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 1 dicembre 2023. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese nel merito, in particolare in relazione alla ritenuta non applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 64 n. 4 c.p. e alla misura di sicurezza dell'espulsione disposta nei confronti dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero ammissibili in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già vagliate dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale e immune da manifeste incongruenze logiche. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti.

Norme richiamate

  • art. 64 n. 4 c.p.

    L'ordinanza richiama la non applicabilità dell'attenuante prevista dalla disposizione, senza ravvisare vizi nella motivazione di merito che l'aveva esclusa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello e già congruamente respinte dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente, puntuale rispetto alle doglianze difensive e priva di manifeste incongruenze.
  • La mera contestazione della valutazione di merito sulla concedibilità di un'attenuante non è sufficiente a fondare un ricorso per cassazione se non si allegano specifici vizi di legittimità.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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