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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04314/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il trattenimento, operato dalla cassa previdenziale professionale sulla pensione di un ex iscritto, di un contributo di solidarietà introdotto con delibera della cassa e riferito al periodo successivo al 2009. La corte d'appello aveva ritenuto illegittime le trattenute e aveva condannato la cassa a restituire le somme, escludendo la prescrizione dell'azione di ripetizione perché soggetta al termine decennale, sul presupposto che i ratei trattenuti non fossero liquidi ed esigibili. Con il ricorso per cassazione la cassa ha dedotto, in sintesi, la violazione di varie disposizioni normative e costituzionali sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà in funzione dell'equilibrio di bilancio e contestando altresì la decorrenza e la durata della prescrizione, che avrebbe dovuto essere quinquennale e non decennale, con conseguente estinzione del diritto del pensionato alla ripetizione delle somme trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, tramite atti interni, un contributo di solidarietà o altra trattenuta su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché un simile prelievo si risolve in una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non è compatibile con il rispetto del principio del pro rata. Ha inoltre confermato che, per l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute, opera la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, perché il credito azionato non attiene a una riliquidazione del trattamento pensionistico ma costituisce un credito conseguenziale all'indebita trattenuta su singoli ratei. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti che impongano trattenute su pensioni già determinate in base ai criteri applicabili, in contrasto con il principio del pro rata e con la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.

  • Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, art. 22

    richiamato insieme alla delibera interna, ma non può legittimare il contributo di solidarietà su trattamenti già liquidati.

  • Delibera 27 giugno 2013

    atto interno ritenuto inidoneo a fondare validamente il prelievo contributivo sulla pensione già determinata.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale e dell'equilibrio di bilancio, ma non idonea a sovvertire il principio per cui il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    richiamata come norma di sistema nel confronto sulla legittimità del prelievo, senza esito favorevole alla tesi della cassa.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    invocata dalla ricorrente; la Corte non ne ricava una base idonea a giustificare la trattenuta sul trattamento pensionistico.

  • L. n. 201 del 2011, art. 24

    richiamata dalla ricorrente tra le norme a sostegno della legittimità del contributo, ma senza incidere sull'esito.

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    richiamati per il vaglio di legittimità costituzionale del prelievo; la Corte ribadisce la centralità dell'art. 23 Cost. per la riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per rinviare ai precedenti conformi senza ripetere integralmente le argomentazioni.

  • art. 2946 c.c.

    individua il termine ordinario decennale applicabile all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 2948 c.c.

    esclude l'applicazione della prescrizione quinquennale, perché il credito non concerne ratei pensionistici periodici pagabili nella misura richiesta.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, ma ritenuto non decisivo per ricondurre la fattispecie alla prescrizione quinquennale.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    non applicabile alla fattispecie, perché disciplina le ipotesi di ratei arretrati o differenze da riliquidazione di trattamenti pensionistici, non il credito da indebita trattenuta.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, mediante delibere o regolamenti interni, contributi di solidarietà o altre trattenute su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando ciò si traduca in un prelievo patrimoniale non previsto dalla legge.
  • Un prelievo incidenti su trattamenti pensionistici già determinati, ove non incida sui criteri di calcolo della pensione ma ne riduca l'importo per effetto di una trattenuta successiva, è qualificabile come prestazione patrimoniale imposta e quindi richiede una base legale ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute sulla pensione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando il credito non coincide con ratei pensionistici liquidabili nella misura richiesta, ma con la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto per effetto dell'illegittima trattenuta.
  • La disciplina quinquennale relativa ai ratei pensionistici arretrati o alle differenze da riliquidazione non si applica alle azioni aventi ad oggetto crediti consequenziali a un prelievo patrimoniale illegittimo operato sui singoli ratei.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, il ricorso fondato su censure già esaminate e disattese non supera il vaglio di legittimità se non introduce elementi realmente nuovi o decisivi.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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