Sentenza del 11/03/2020 n. 6795 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati, ordinando altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha dichiarato assorbito l'appello incidentale della Fondazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento ICI 2008 relativo a un immobile sito in Roma, sostenendo che la Fondazione non possiede i requisiti per l'esenzione ICI di cui all'art. 7 D.Lgs. 504/1992, lett. i) perché l'immobile non è utilizzato direttamente ed in via esclusiva dall'ente non commerciale ma è locato (canone dichiarato €120.000 annui) a terzi. La Corte di legittimità richiama la giurisprudenza e il diritto UE: l'esenzione richiede cumulativamente il requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente) e quello oggettivo (destinazione diretta ed esclusiva dell'immobile a una delle attività elencate) e, alla luce del diritto dell'Unione e delle decisioni comunitarie, l'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l'attività svolta è non economica, ossia svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico. Pertanto la CTR non ha valutato adeguatamente i profili di fatto (modalità della locazione, entità delle rette, caratteristiche e durata dei soggiorni, rapporto con l'amministrazione) necessari per accertare la natura non economica dell'attività (casa di riposo) e per escludere che si tratti di un'attività economica che determini un aiuto di Stato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 comma 1 lett. i)
Prevede l'esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente a specifiche attività non commerciali; l'applicazione richiede sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia l'oggettivo (utilizzo diretto ed esclusivo per le attività elencate).
D.L. n. 203 del 2005, art. 7 comma 2‑bis / L. n. 248 del 2005
Modificò temporaneamente la portata dell'esenzione estendendola alle attività indicate indipendentemente dalla natura commerciale, ma tali modifiche sono state valutate come innovazioni diacroniche e non retroattive.
D.L. n. 223 del 2006, art. 39 / L. n. 248 del 2006
Introdusse la locuzione che l'esenzione si applica alle attività “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”; modifica non retroattiva e rilevante per la valutazione della natura economica delle attività per le annualità successive.
T.F.U.E. art. 107, par. 1
"sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati..."
Principio comunitario che impedisce aiuti di Stato incompatibili e impone di valutare se l'esenzione costituisca aiuto distorsivo della concorrenza.
Decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012
Ha valutato che l'esenzione ex art. 7 poteva costituire aiuto di Stato; la finalità sociale non esclude di per sé la natura economica dell'attività: è necessario che l'attività sia gratuita o a corrispettivo simbolico per escludere la natura economica.
Sentenza CGUE 6 novembre 2018 (cause riunite C-622/16 P, C-623/16 P, C-624/16 P)
Ha stabilito che l'ordine di recupero dell'aiuto illegale è la conseguenza logica dell'accertamento dell'illegalità e che le decisioni della Commissione UE hanno portata generale; ciò incide sulla compatibilità delle esenzioni nazionali con il diritto UE.
Giurisprudenza nazionale richiamata (es. Cass. n. 17256/2019, Cass. n. 13966/2016, Cass. n. 6711/2015, Cass. n. 4066/2019)
Conferma i principi: cumulatività dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'esenzione; onere della prova a carico del contribuente di dimostrare la natura non commerciale concreta dell'attività; possibilità di riconoscimento dell'esenzione anche in caso di utilizzo indiretto solo in ipotesi di comodato gratuito a ente non commerciale strumentalmente collegato.
Massime di principio
- L'esenzione ICI ex art. 7 D.Lgs. 504/1992 richiede cumulativamente: (a) un ente di natura non commerciale e (b) immobili destinati direttamente ed esclusivamente a una delle attività elencate; entrambi i requisiti devono essere accertati in fatto.
- Alla luce del diritto UE, l'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l'attività svolta nell'immobile è non economica, cioè erogata gratuitamente o a fronte di un corrispettivo simbolico; rette significative tipicamente indicano attività economica e precludono l'esenzione.
- La locazione a terzi a canone ordinario è indice di utilizzazione economica dell'immobile e rende problematico il riconoscimento dell'esenzione, salvo prova rigorosa che l'uso sia comunque non economico (es. comodato gratuito a ente non commerciale collegato).
- L'onere della prova grava sul contribuente che invoca l'esenzione: è necessario un accertamento rigoroso e documentato di elementi fattuali (caratteristiche degli ospiti, durata dei soggiorni, rapporto con l'amministrazione, entità delle rette rispetto ai costi/mercato).
- Le valutazioni sulla compatibilità con il diritto UE e le eventuali conseguenze (recupero degli aiuti) devono essere considerate dal giudice nazionale; decisioni della Commissione UE e della CGUE influenzano l'interpretazione delle esenzioni nazionali.
- In caso di dubbio o di mancato accertamento puntuale dei fatti, il corretto rimedio è la cassazione e il rinvio per nuovo esame con le indicazioni di diritto e i criteri probatori da applicare.
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