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Sentenza

Sentenza n. 968/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto prot. n. P-GR/L/N/2020/100238 dell’1.12.2021, comunicato a mezzo lettera raccomandata, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto ha disposto il rigetto della domanda di regolarizzazione ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 proposta in suo favore dal datore di lavoro Chiara Zanelli.

Giustizia amministrativa202200280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di rigetto della domanda di regolarizzazione presentata in suo favore dal datore di lavoro. Ha dedotto: l'omessa traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta, invocando anche la rimessione in termini per errore scusabile; la violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990, in ragione del tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e l'adozione del decreto; l'infondatezza del rigetto e l'eccesso di potere, sostenendo che la propria presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020 sarebbe stata dimostrata da una denuncia di smarrimento del passaporto e da ulteriore documentazione prodotta in giudizio. L'Amministrazione aveva invece accertato la non autenticità del referto medico utilizzato per documentare la presenza in Italia, sulla base del riscontro dell'azienda ospedaliera interessata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato: l'omessa traduzione costituisce una prescrizione strumentale alla comprensione dell'atto e rileva solo se abbia arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Nel caso concreto il provvedimento era stato notificato e il ricorrente lo aveva impugnato tempestivamente, articolando compiute censure di merito; non vi era quindi alcuna compromissione delle prerogative difensive né il presupposto per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. Il secondo motivo è stato respinto perché il termine residuale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990 ha natura ordinatoria e acceleratoria, salvo che la legge preveda espressamente la perentorietà o una sanzione decadenziale; il suo superamento non rende illegittimo il provvedimento conclusivo. Il terzo motivo è stato respinto poiché il ricorrente non ha contestato nel merito l'accertamento amministrativo circa la falsità del referto medico, posto a fondamento del rigetto, ma ha prodotto in giudizio nuova documentazione relativa alla propria presenza in Italia. Tale documentazione, non acquisita nel procedimento, non può incidere sulla legittimità dell'atto adottato sulla base dell'istruttoria allora disponibile e non consente di configurare un eccesso di potere. Il rigetto è stato fondato anche sull'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, secondo cui il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non veritieri è nullo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Disciplina la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato in favore del cittadino straniero.

  • art. 103, comma 18, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo

    È stato richiamato quale fondamento del rigetto conseguente all'accertata non autenticità della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza.

  • art. 2, comma 2, l. 241/1990

    Il termine residuale di trenta giorni per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e acceleratoria; il suo superamento, in assenza di una specifica previsione di perentorietà o decadenza, non determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile non è stata concessa, poiché l'omessa traduzione non aveva impedito la tempestiva impugnazione né l'esercizio compiuto del diritto di difesa.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza legale del provvedimento.

  • art. 24 Cost.

    La traduzione del provvedimento è funzionale alla tutela effettiva del diritto di difesa, ma la sua omissione rileva solo in presenza di un concreto pregiudizio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro della tutela effettiva delle prerogative difensive connesse alla comprensibilità del provvedimento.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato quale parametro della tutela effettiva del diritto di difesa.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione di un provvedimento incidente sulla posizione giuridica di uno straniero non determina di per sé l'illegittimità dell'atto: se l'interessato lo ha impugnato tempestivamente e ha svolto compiute difese sul merito, la violazione degrada a mera irregolarità in assenza di un concreto pregiudizio difensivo.
  • Il termine residuale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990 è ordinatorio e acceleratorio; il suo superamento non vizia il provvedimento conclusivo quando non sia prevista espressamente la perentorietà del termine o una specifica sanzione decadenziale.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base dell'istruttoria e degli elementi conosciuti dall'amministrazione al momento della sua adozione; documenti nuovi prodotti per la prima volta in giudizio non possono, di per sé, invalidare una decisione fondata su accertamenti istruttori non specificamente contestati.
  • Nell'ambito della procedura di emersione, l'accertata non veridicità dei dati o della documentazione posti a fondamento dell'istanza legittima il rigetto della domanda secondo la disciplina dell'art. 103, comma 18, d.l. 34/2020.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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