Sentenza del 01/02/2021 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale Tributario d'Appello ha rigettato l'appello della XX SRL, confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso; conseguentemente la perdita dedotta di € 4.863.420,48 non è stata riconosciuta fiscalmente e l'avviso di accertamento IRES 2010 è stato confermato. La parte soccombente (XX SRL) è stata condannata alle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.000,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La XX SRL aveva concesso un finanziamento collegato a "patrimoni destinati" alla ZZ SPA (poi WW) e, di fronte alla difficoltà di recupero, aveva transatto rinunciando a parte del credito (stralcio di € 4.863.420,48), acquisendo l'aeromobile in datio in solutum e imputando la perdita fiscale ai fini IRES (art. 101, c.5 TUIR). L'Agenzia contestava la deducibilità della perdita sostenendo che la ricorrente non aveva provato con "elementi certi e precisi" l'impossibilità di recuperare il credito né risultava che il debitore fosse assoggettato a procedure concorsuali o avesse un accordo di ristrutturazione omologato; per l'Ufficio la rinuncia era volontaria e non preceduta da adeguate azioni per accertare l'insolvenza del debitore. La Commissione ha ritenuto che l'accordo transattivo da solo non basti a dimostrare gli "elementi certi e precisi" richiesti dal TUIR e ha evidenziato indizi (vendita del velivolo al figlio del rappresentante, procure e tempistiche) che rendono sospetta la pratica, non mostrando tentativi esaustivi di recupero.
Norme richiamate
art. 101, comma 5, DPR 917/86 (TUIR)
"in ogni caso, per le perdite su crediti, esse sono deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182 bis..."
La norma richiede che la deducibilità delle perdite su crediti sia dimostrata dal contribuente tramite elementi certi e precisi; come condizione alternativa, la deducibilità è ammessa se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali o a un accordo ai sensi dell'art. 182-bis. Un semplice accordo transattivo fra le parti non sostituisce la prova degli "elementi certi e precisi" richiesti.
art. 2447-bis - 2447-decies c.c. (patrimoni destinati)
"in nessun caso il finanziatore è legittimato a chiedere il fallimento del debitore, ma solamente ad insinuarsi al passivo qualora il debitore venga dichiarato fallito."
Il regime dei patrimoni destinati disciplina rapporti e limiti tra finanziatore e patrimonio destinato, ma non assolve il finanziatore dall'onere probatorio fiscale: la presenza di un patrimonio destinato non impedisce all'Amministrazione di richiedere prove dell'effettivo tentativo di recupero e non equivale automaticamente a un'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali ai fini fiscali.
art. 182-bis Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
citato come riferimento per gli "accordi di ristrutturazione dei debiti omologati"
Un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis è una delle condizioni che il TUIR riconosce come sufficiente, insieme alle procedure concorsuali, per la deducibilità delle perdite su crediti senza dover provare ulteriori elementi di irrimediabilità del credito.
Massime di principio
- Per dedurre perdite su crediti ai fini fiscali ( art.101, c.5 TUIR) il contribuente deve fornire "elementi certi e precisi" che dimostrino l'impossibilità di recupero: una transazione fra le parti, da sola, non è generalmente sufficiente.
- La deducibilità è invece collegata automaticamente alla condizione secondo cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o abbia un accordo di ristrutturazione omologato (art.182-bis): in tali ipotesi l'irrecuperabilità è presunta ai fini fiscali.
- Il contribuente deve documentare e provare i tentativi concreti e ragionevoli di recupero del credito (azioni esecutive, istanze, verifiche patrimoniali, comunicazioni, ecc.); l'assenza di tali tentativi rende il riconoscimento fiscale della perdita più difficile.
- Operazioni fra parti correlate o con elementi anomali (es.: vendita a soggetti collegati, procure anticipate, tempistica sospetta) attirano un controllo più stretto dall'Amministrazione e possono indurre il rifiuto della deduzione se sembrano finalizzate a eludere il fisco.
- Il regime dei patrimoni destinati non sostituisce gli oneri probatori fiscali: anche quando il finanziamento è connesso a patrimonio destinato, occorre comunque dimostrare l'effettiva irrimediabilità del credito secondo i criteri del TUIR.
- Se possibile, per massimizzare la probabilità di riconoscimento fiscale, il creditore dovrebbe documentare contestualmente la transazione con prove dei tentativi di recupero, perizie patrimoniali del debitore e, se presenti, la sussistenza di procedure concorsuali o accordi omologati.
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