Cassazione Penale, Sentenza n. 14504/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava in cassazione la conferma della condanna per: 1) tentata violenza privata (art. 610 c.p.), sostenendo che non sussistettero atti idonei e non equivoci a costringere le persone offese a restare sul posto (il trattore vicino all'auto non avrebbe impedito la partenza); 2) appropriazione indebita, sostenendo che i beni erano riconducibili a una societa' di cui egli era amministratore di fatto; 3) lesioni, chiedendo in subordine la derubricazione in percosse per la minore entità dei postumi; infine lamentava errori nella motivazione riguardo alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo relativo alla tentata violenza privata, ritenendo che le condotte descritte (afferrare per il collo e per i capelli) rientrassero nella fattispecie delle lesioni e che non fosse provata alcuna limitazione coattiva della libertà di allontanarsi (il posizionamento del trattore non risultava idoneo a impedire la partenza). Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio per quel capo e viene eliminata la pena accessoria (un mese di reclusione) relativa alla continuazione. Per il resto il ricorso è rigettato: sono confermate le condanne per lesioni e appropriazione indebita; è stata ritenuta inammissibile o infondata la richiesta di derubricazione delle lesioni in percosse e la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis è stata respinta in ragione della gravità, della ripetizione delle condotte e del contesto di rilevanti interessi economici. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile Consilvio Silvana.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La violenza privata richiede atti idonei e non equivoci a costringere qualcuno nella libera determinazione di volere o nella libertà di muoversi; la mera presenza di un mezzo vicino non è sufficiente se non dimostra un'effettiva limitazione della libertà di azione
art. 582 cod. pen.
Le lesioni personali si caratterizzano per l'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo e richiedono refertazione o cure; tali elementi distinguono le lesioni dalle percosse
art. 131-bis cod. pen.
La circostanza attenuante specifica non è applicabile quando le condotte si inseriscono in un contesto di rapporti ripetuti, rilevanti interessi economici e pluralità di illeciti che escludono l'occasionalità del comportamento
Giurisprudenza sulla specificità del ricorso per cassazione (Sez. 4 n. 15497/2002; Sez. 6 n. 34521/2013; Sez. 6 n. 8700/2013)
Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013; Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; la riproposizione delle medesime censure di merito senza confutare la motivazione della Corte territoriale è inammissibile
Massime di principio
- Per integrare il reato di violenza privata è necessario dimostrare un'effettiva limitazione coattiva della libertà di azione o di movimento della vittima: atti meramente minacciosi o la presenza di un mezzo vicino non bastano se non ostacolano concretamente l'allontanamento
- Quando le condotte producono alterazioni fisiche documentate (referti medici) si configura il reato di lesioni e non quello di percosse; la derubricazione richiede prova della minore entità dei postumi
- In ipotesi di appropriazione indebita, occorre valutare il reale rapporto di dominio sui beni: l'esercizio di poteri di fatto su una societa' proprietaria può essere scrutinato per accertare l'elemento soggettivo e l'indebita sottrazione
- Le richieste di applicazione di benefici o attenuanti (es. art. 131-bis) sono valutate considerando il contesto complessivo: pluralità di condotte e rilevanza di interessi economici possono escludere l'occasionalità necessaria per l'attenuante
- In cassazione il difensore deve affrontare punto per punto le motivazioni della sentenza impugnata: motivi generici o mera riproposizione delle censure d'appello rischiano l'inammissibilità
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