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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40584/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 6327/2020 della Corte di cassazione, resa su un precedente ricorso di legittimità. In particolare, nel capo sulle spese, la Corte aveva condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro per compensi, ma aveva omesso di indicare l'importo numerico dei compensi liquidati. La parte ha quindi domandato la correzione dell'omissione, sostenendo che si trattava di una mera dimenticanza materiale. L'Agenzia delle Entrate si è costituita soltanto per partecipare all'eventuale udienza di discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha rilevato che l'omessa indicazione dell'importo delle spese a titolo di compensi nel dispositivo, a fronte di una statuizione di condanna già presente, era una semplice dimenticanza emendabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, inserendo l'importo di Euro 2.300,00 per compensi nel capo sulle spese, lasciando invariato il resto del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il rimedio da esperire quando nel dispositivo manchi la liquidazione delle spese, pur risultando in motivazione la statuizione che le pone a carico del soccombente; la correzione consente di completare l'importo omesso per mera dimenticanza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale nel procedimento camerale non partecipato.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Utilizzato come criterio per la liquidazione del compenso dovuto per il giudizio di legittimità, in ragione di importanza, natura, difficoltà, valore della controversia e complessità delle questioni trattate.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo di una decisione contenga una condanna alle spese ma ometta per mera dimenticanza l'indicazione dell'importo dei compensi, la parte interessata deve utilizzare il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando dall'assetto complessivo del provvedimento risulti in modo oggettivo e inequivoco quale statuizione sia stata voluta dal giudice, e l'omissione riguardi solo l'esplicitazione numerica dell'importo.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, se la controversia riguarda soltanto il completamento di una statuizione già presente, non è necessaria una nuova regolazione delle spese del giudizio di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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