Sentenza n. 1041/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia del -OMISSIS- 2026 (codice pratica -OMISSIS-), notificato in pari data, con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato fondata sulla difformità e alterazione del certificato di idoneità alloggiativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello unico per l'immigrazione di Foggia aveva revocato il nulla-osta al lavoro subordinato. La revoca era motivata dalla difformità materiale tra il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune e quello prodotto all'amministrazione: il Comune aveva chiarito che il proprio certificato conteneva un errore materiale nel numero di particella, mentre il documento prodotto dal ricorrente presentava una modifica al terzultimo rigo, riguardante il numero di particella e la numerazione civica. Il ricorrente ha sostenuto che tale modifica non integrasse una falsificazione, ma costituisse la correzione di un errore imputabile alla Pubblica Amministrazione. È rimasto pacifico, tuttavia, che la modifica non era stata effettuata dal Comune autore del certificato, bensì da un soggetto estraneo non compiutamente identificato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi del ricorrente. La correzione materiale di un certificato pubblico, anche quando il documento contenga dati errati, può essere effettuata esclusivamente dall'amministrazione che lo ha adottato. Se la modifica proviene da un soggetto estraneo, essa integra un'alterazione materiale del documento fidefacente, riconducibile alla falsificazione materiale. Poiché la difformità e la manomissione del certificato risultavano incontestate, la revoca del nulla-osta è stata considerata un atto vincolato ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Le spese sono state compensate in ragione della minima attività difensiva svolta dall'amministrazione costituita.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La revoca del nulla-osta è stata ritenuta atto vincolato in presenza della falsificazione materiale rilevante ai fini del procedimento per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La correzione materiale di un certificato pubblico può essere validamente effettuata soltanto dall'amministrazione che lo ha adottato; la modifica apportata da un soggetto estraneo, anche se diretta a rettificare un errore effettivamente presente, costituisce alterazione materiale del documento.
- Quando la falsificazione materiale del documento prodotto nel procedimento per il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato risulta accertata, la revoca del nulla-osta costituisce attività vincolata ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 153/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 620/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 379/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 381/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 1240/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 18 set 2026Sentenza n. 612/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →