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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza del Comune di Suardi n. 4 del 10.04.2024.

Giustizia amministrativa202401321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Comune di Suardi n. 4 del 10 aprile 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza comunale chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, manifestando, in forza di un accordo con il Comune sulle spese, la volontà di non ottenere più una decisione di merito. La rinuncia non rispettava la procedura dell'art. 84, comma 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione non potesse produrre gli effetti formali della rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., per il mancato rispetto del termine di notificazione. Tuttavia, l'atto costituiva argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La manifestazione di volontà dei ricorrenti, valutata alla luce del principio dispositivo, ha quindi consentito al Collegio di accertare la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare improcedibile il ricorso. Le spese di lite sono state compensate in conformità all'accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    la rinuncia non è stata notificata alla controparte “almeno dieci giorni prima dell'udienza”

    La rinuncia al ricorso deve rispettare la specifica procedura di notificazione prevista dalla disposizione per produrre i propri effetti formali.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    argomento di prova della “sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”

    Anche una rinuncia non perfezionata secondo il comma 3 può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, consentendo al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo non notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza non produce gli effetti formali previsti dall'art. 84, comma 3, c.p.a.
  • La rinuncia irregolare può tuttavia costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quando esprima in modo univoco la volontà del ricorrente di non ottenere una pronuncia di merito.
  • In applicazione del principio dispositivo, accertata la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla volontà del ricorrente di non proseguire il giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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