Ordinanza n. 75/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Consorzio per le Autostrade Siciliane Prot. n. 336/2026 del 07.01.2026 (doc. n. 1), trasmessa alla ricorrente in pari data, con la quale il CAS comunicava al RTI Giovetti Sistam SRL/SIAS S.P.A. l’esclusione, ai sensi dell’art. 110 comma 5 del D.lgs. 36/2023, dalla gara G00766 A20/MEPA per l’affidamento dei “lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali/terminali e transizioni)da installare sui viadotti, compresi tra la barriera di Messina sud (Tremestrieri) e Milazzo dell’Autostrada A/20” CIG B7DE8449D8; -di tutti i non conosciuti verbali, atti e provvedimenti relativi al procedimento di verifica di congruità dell’offerta delle ricorrenti; -dell’aggiudicazione definitiva della gara, ove intervenuta, a favore del secondo concorrente anomalo la cui offerta sia stata ritenuta congrua, non nota alla ricorrente, e del relativo verbale sulla congruità dell’offerta del secondo concorrente anomalo e relativo alla verifica della documentazione amministrativa e alla redazione della graduatoria finale della gara, pure non conosciuto; Di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali tra cui per quanto occorra, il diniego tacito di autotutela del CAS sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 12/01/2025. Nonché, per l’aggiudicazione della gara al RTI ricorrente, anche previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o subentro nello stesso ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. In subordine, laddove non fosse possibile la reintegra in forma specifica, il risarcimento dei danni subiti a titolo di mancato utile, e/o per equivalente, delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per gli investimenti effettuati, nonché per perdita curriculare, e ad ogni altro titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria, a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati e per la mancata stipula del contratto di appalto con la ricorrente, da quantificare in questo o separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del raggruppamento dalla gara per lavori di riqualificazione e integrazione dei sistemi di sicurezza stradale sull'autostrada A/20, nonché gli atti della verifica di congruità e l'eventuale aggiudicazione ad altro concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane ne ha disposto l'esclusione, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. 36/2023, dalla procedura di gara per lavori di riqualificazione dei sistemi di sicurezza stradale sui viadotti dell'autostrada A/20. Sono stati inoltre impugnati gli atti, anche non conosciuti, relativi alla verifica di congruità dell'offerta, l'eventuale aggiudicazione al secondo concorrente anomalo, gli atti di verifica della relativa documentazione e la graduatoria finale, nonché il diniego tacito di autotutela formatosi sull'istanza presentata dalla ricorrente. È stata domandata, in caso di accoglimento, l'aggiudicazione della gara, l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro; in subordine, il risarcimento del danno per mancato utile, spese di partecipazione, investimenti e perdita curriculare. Il testo dell'ordinanza non espone uno specifico esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'esclusione o gli altri atti di gara, limitandosi alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, senza anticipare la decisione sul fumus boni iuris né pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione. Il Collegio ha rilevato che il contratto non era ancora stato stipulato; che la durata dell'appalto, pari a 420 giorni, non escludeva a priori il possibile subentro; che il pregiudizio prospettato era essenzialmente patrimoniale e quindi suscettibile di ristoro; e che la fissazione dell'udienza pubblica di merito al 16 aprile 2026 appariva idonea a tutelare le esigenze cautelari rappresentate. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate tra le parti. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza fissata per la decisione di merito.
Norme richiamate
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante ha indicato tale disposizione quale base normativa dell'esclusione del raggruppamento; l'ordinanza cautelare non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda di tutela per l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto; nessuna applicazione concreta è stata effettuata nell'ordinanza cautelare.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda di tutela per l'eventuale subentro nel contratto; nessuna applicazione concreta è stata effettuata nell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dall'esclusione da una gara, quando abbia natura essenzialmente patrimoniale e sia suscettibile di risarcimento, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile.
- La mancata stipula del contratto e la ragionevole possibilità di subentro possono escludere la sussistenza del periculum in mora connesso all'esclusione da una procedura di gara.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può concorrere a escludere il pregiudizio cautelare, quando consenta una decisione giudiziale prima che la durata dell'appalto renda definitivamente inutili le eventuali misure reintegratorie.
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