Cassazione Penale, Sentenza n. 40172/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguardava la presunta nullità dell'ordinanza cautelare che aveva applicato la misura interdittiva ex art. 290 c.p.p. (divieto di esercitare la professione di medico presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN per nove mesi), per omesso preventivo interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 289 c.p.p.; l'appello al Tribunale di Firenze aveva invece revocato la misura ritenendo venuta meno l'esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione dei reati contestati (abuso d'ufficio e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, capi L e M). I difensori hanno quindi proposto ricorso per cassazione ribadendo l'eccezione di nullità e segnalando i riflessi negativi sulla vita professionale del loro assistito.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: poiché la misura interdittiva era stata revocata dai giudici dell'appello, non sussiste più un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile in sede penale a far valere il gravame. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la perenzione della misura interdittiva determina la perdita dell'interesse all'impugnazione e che eventuali riparazioni per il danno professionale devono trovare tutela nelle sedi appropriate, non mediante l'impugnazione penale ora priva di oggetto.
Norme richiamate
art. 290 cod. proc. pen.
misura interdittiva del divieto di esercitare la professione
norma applicata per irrogare il divieto di esercitare la professione di medico; la sua efficacia sopravvenuta venuta meno ha reso privo di interesse l'impugnazione
art. 289 cod. proc. pen.
obbligo del preventivo interrogatorio dell'indagato
la difesa ha invocato la nullità per omesso interrogatorio ai sensi di questa norma; la Corte non ha deciso nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse
art. 314 cod. proc. pen.
riparazione per ingiusta detenzione
la Corte segnala che la possibilità di riparazione prevista da questo articolo non è applicabile alle misure interdittive, essendo prevista solo per l'ingiusta detenzione; quindi la perdita dell'interesse non può essere compensata con questa procedura
Giurisprudenza della Cassazione (precedenti citati)
Sez. 6, n. 233/1999; Sez. 6, n. 728/1999; Sez. 4, n. 14422/2005; Sez. 6, n. 12816/2006; Sez. 6, n. 24637/2006; Sez. 1, n. 52781/2017; Sez. 6, n. 46995/2021
precedenti che consolidano il principio per cui la sopravvenuta inefficacia di una misura interdittiva determina la perdita dell'interesse all'impugnazione e l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se la misura cautelare interdittiva viene revocata nel corso del procedimento, l'interesse ad impugnare quella misura in sede penale generalmente si estingue e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- L'eccezione di nullità per omesso interrogatorio (art. 289 c.p.p.) richiede che sussista ancora un interesse concreto: se la misura o il provvedimento impugnato non producono più effetti, la Corte può non esaminare il merito dell'eccezione
- Le conseguenze di natura professionale o patrimoniale derivanti da misure interdittive revocate trovano tutela prevalentemente in sedi diverse (amministrative o civili) e non sono automaticamente riparabili attraverso l'impugnazione penale una volta venuta meno l'efficacia della misura
- Per preservare la possibilità di un riesame in sede penale è importante proporre tempestivamente i mezzi di impugnazione quando la misura è ancora efficace; successivamente, la perdita di efficacia può rendere privo di oggetto il gravame
- La Corte valorizza precedenti consolidati: la perenzione del provvedimento cautelare è motivo ricorrente per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di interesse
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