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Sentenza

Sentenza n. 6323/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del silenzio serbato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, sull’istanza di accesso agli atti, formulata dalle ricorrenti in data 27 ottobre 2025 e per la conseguente declaratoria dell’obbligo della predetta Amministrazione di provvedere sull’istanza medesima, ordinandole di esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti;

Giustizia amministrativa202600261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti e alle note verbali presupposti all’accertamento con adesione relativo all’anno d’imposta 2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi contribuenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, nella qualità di eredi del contribuente deceduto, hanno presentato all’Agenzia delle entrate un’istanza di accesso documentale per ottenere i documenti e le note verbali posti a fondamento dell’accertamento con adesione concluso dal de cuius. L’istanza era motivata dalla necessità di ricostruire la posizione debitoria del defunto, conoscere gli elementi fondanti della pretesa tributaria e valutare le iniziative difensive, anche in considerazione del mancato pagamento delle rate successive alla quarta. Decorso il termine di trenta giorni senza risposta, le ricorrenti hanno impugnato il silenzio diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a. L’Agenzia delle entrate ha contestato l’interesse all’accesso, sostenendo che la pretesa fiscale era stata definita mediante accertamento con adesione e che l’atto era ormai inoppugnabile; ha inoltre evidenziato che una delle ricorrenti aveva sottoscritto l’atto quale tutrice del contribuente. Le ricorrenti hanno replicato che l’accesso era necessario per ricostruire l’esatta posizione debitoria e predisporre le eventuali difese. Non sono stati rappresentati controinteressati titolari di esigenze di riservatezza da bilanciare con l’interesse conoscitivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato la formazione del silenzio diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990, per il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990, poiché i documenti richiesti riguardano gli atti sulla cui base l’Amministrazione vanta una pretesa tributaria tuttora incidente sulla sfera giuridica delle eredi. L’avvenuta definizione della pretesa mediante accertamento con adesione e l’eventuale inoppugnabilità dell’atto non precludono l’accesso: l’Amministrazione non può sostituirsi al giudice nel valutare l’ammissibilità o l’utilità di eventuali azioni giurisdizionali. L’esatta conoscenza degli atti impositivi può essere funzionale sia alla valutazione dei rimedi processuali sia alla cura degli interessi sostanziali del contribuente. Anche la sottoscrizione dell’accertamento con adesione da parte di una ricorrente quale tutrice non esclude il successivo interesse all’accesso nella sua qualità di erede. Non essendo stati indicati controinteressati, non si è posto un problema di bilanciamento con esigenze di riservatezza. Il giudice ha quindi annullato il silenzio diniego e ordinato all’Agenzia delle entrate di consentire la visione e l’estrazione di copia, anche telematica, dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Spese compensate tra le ricorrenti e le amministrazioni; nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il giudice ha ordinato all’Amministrazione l’esibizione dei documenti ai sensi del comma 4.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il decorso di trenta giorni senza una pronuncia sull’istanza di accesso determina la formazione del silenzio diniego, impugnabile con il rito di cui all’art. 116 c.p.a.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiede un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso; tale interesse sussiste quando i documenti incidono sulla sfera giuridica delle richiedenti e sono collegati a una pretesa tributaria nei loro confronti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Impone il bilanciamento tra accesso e riservatezza qualificata quando i documenti contengono dati sensibili o giudiziari; nel caso concreto non è stato necessario procedervi per l’assenza di controinteressati rappresentati dall’Amministrazione.

  • art. 5-ter d.lgs. 218/1997

    Richiamato quale disposizione in base alla quale era stato notificato al contribuente l’invito a comparire nell’ambito del procedimento poi definito con accertamento con adesione.

Massime di principio

  • Il contribuente, o chi gli succede nella posizione giuridica e debitoria, ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti istruttori posti a fondamento di una pretesa tributaria che incide sulla sua sfera giuridica.
  • La definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione e l’eventuale inoppugnabilità dell’atto impositivo non escludono, di per sé, il diritto di accesso ai documenti che ne costituiscono il presupposto.
  • L’Amministrazione non può negare l’accesso sostituendosi al giudice nella valutazione dell’ammissibilità o dell’utilità di eventuali azioni giurisdizionali; la conoscenza degli atti può servire anche a valutare se attivare rimedi processuali e a orientare la difesa degli interessi sostanziali.
  • La circostanza che l’erede abbia sottoscritto l’accertamento con adesione in una precedente qualità rappresentativa non esclude il suo autonomo interesse all’accesso maturato successivamente quale soggetto personalmente gravato dal debito tributario.
  • Decorso il termine di trenta giorni previsto per la decisione sull’istanza di accesso senza una pronuncia espressa, si forma il silenzio diniego, che può essere impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. con richiesta di ordine di esibizione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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