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Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Milano, Sezione 1

in punto -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: declaratoria dell''illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sulla istanza di aggiornamento ex art. 91 c. 5, DLGS n. 159/2011, presentata in data 30.12.2022; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., il 6.10.2023, per l''annullamento della comunicazione della Prefettura di -OMISSIS- del 21.9.2023 - prot. n. -OMISSIS-; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati. il 9.4.2024: MOTIVI AGGIUNTI - SILENZIO: per la declaratoria dell''illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- consistito nella mancata conclusione nei termini del procedimento in contraddittorio finalizzato alle valutazioni di cui all’art. 92 c. 2 bis DLGS 159/11;

Giustizia amministrativa202301432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Prefettura sull'istanza di aggiornamento della documentazione antimafia e successivo silenzio nel procedimento in contraddittorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dalla Prefettura su un'istanza di aggiornamento presentata ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011. Con motivi aggiunti ha impugnato una comunicazione prefettizia e ha poi contestato il silenzio inadempimento relativo alla mancata conclusione, nei termini, del procedimento in contraddittorio finalizzato alle valutazioni previste dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Il testo non riporta censure di merito ulteriori né una decisione definitiva sulle pretese sostanziali, poiché il giudizio è stato ritenuto ancora pendente e necessitante di aggiornamenti sulla vicenda e sull'eventuale permanenza dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Ha ordinato alla Prefettura, tramite il dirigente competente e possibilmente per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, di depositare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una succinta nota sugli sviluppi della vicenda, con particolare riguardo all'eventuale sopravvenienza di ragioni idonee a far venir meno l'interesse delle parti alla decisione. Ha inoltre richiesto alla società ricorrente di dichiarare se permanga l'interesse alla definizione del giudizio o se sussistano ragioni di rinuncia, improcedibilità sopravvenuta o cessazione della materia del contendere. Solo in caso di persistente interesse, la parte interessata dovrà trasmettere, entro il medesimo termine, gli atti e documenti rilevanti, comprese eventuali sopravvenienze. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti; è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento dell'istanza di aggiornamento della documentazione antimafia.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Richiamato con riferimento al procedimento in contraddittorio che la Prefettura avrebbe dovuto concludere nei termini.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la richiesta di chiarimenti e documentazione sugli sviluppi della controversia.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'obiettivo della ragionevole durata del processo e alla collaborazione necessaria per la definizione dei giudizi.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 2, comma 2, c.p.a., in relazione alla collaborazione dei difensori e alla gestione dei giudizi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato come presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto della tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando un ricorso pendente richiede ancora una decisione nel merito ma possono essere sopravvenute circostanze idonee a far venir meno l'interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni istruttorie presso l'amministrazione e chiedere al ricorrente una specifica dichiarazione sulla permanenza dell'interesse, sulla rinuncia, sull'improcedibilità sopravvenuta o sulla cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di un giudizio relativo al silenzio dell'amministrazione, la verifica aggiornata degli sviluppi del procedimento amministrativo e dell'eventuale definizione della vicenda può essere disposta prima della fissazione o della decisione nel merito, al fine di accertare l'attualità dell'interesse alla pronuncia.
  • La parte che dichiari la permanenza dell'interesse alla decisione deve trasmettere gli atti e i documenti rilevanti, comprese le sopravvenienze, entro il termine assegnato dal giudice, così da consentire una decisione informata e rispettosa del termine ragionevole del processo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiIncompetenzaSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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