Cassazione Penale, Sentenza n. 34223/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/05/2025 con cui il Tribunale del riesame ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP senza aver previamente interrogato l'indagato. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. per omissione dell'interrogatorio preventivo e per il fatto che il Tribunale del riesame avrebbe motivato ex post l'omessa audizione con ragioni diverse e non indicate dall'ordinanza originaria, in contrasto con l'obbligo di motivazione e con i limiti del potere integrativo del giudice del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame e rinviando per nuovo esame. La Corte ha rilevato contraddizioni nell'ordinanza cautelare del GIP (che da un lato disponeva la misura "in relazione ai delitti di cui ai capi della provvisoria incolpazione" e dall'altro escludeva l'aggravante delle "più persone riunite" per alcune imputazioni), e ha censurato il Tribunale del riesame per essersi sostituito al giudice originario nell'integrare ex post le ragioni che avrebbero giustificato l'omissione dell'interrogatorio. La Cassazione ha affermato che le eccezioni all'obbligo di interrogatorio previste dall'art. 291, comma 1-quater, vanno interpretate restrittivamente e applicate solo se esplicitamente motivate; non è ammessa un'interpretazione estensiva che ricomprenda "qualunque" rapina senza provare l'uso di armi o altri mezzi di violenza personale. Il processo viene quindi rimandato al Tribunale del riesame per valutare se i reati contestati rientrino nelle ipotesi derogatorie (art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. o reati commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale) o meno.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen. (comma 1-quater)
"Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini... salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale."
L'obbligo di interrogatorio preventivo è la regola; le eccezioni sono tassative e devono essere motivate. Non è ammessa un'estensione analogica in senso sfavorevole all'indagato.
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a), b), c))
Indica le esigenze cautelari (in genere pericolosità di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) che possono giustificare misure cautelari; l'art. 291 fa riferimento a tali lettere per individuare casi di deroga all'interrogatorio.
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Richiama fattispecie processuali specifiche (es. delitti indicati in determinate norme) che, se presenti, consentono l'esclusione dell'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291; la loro applicazione è da verificare caso per caso.
art. 362, comma 1-ter cod. proc. pen.
Ulteriore fattispecie segnalata dalla norma come possibile causa di deroga all'obbligo dell'interrogatorio; anche qui la verifica deve emergere chiaramente dall'ordinanza.
legge n. 114 del 9 agosto 2024 (art. 2 e disposizioni transitorie)
"Modifica l'art. 291 cod. proc. pen. introducendo il comma 1-quater e altre disposizioni procedurali"
Ha introdotto e regolato le modalità dell'interrogatorio preventivo e le connesse tutele procedurali; la decisione della Corte richiama le novità normative e la portata vincolante dei nuovi obblighi.
art. 292 cod. proc. pen.
"L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater..."
Prevede la nullità dell'ordinanza cautelare quando manca l'interrogatorio nei casi tassativi indicati, rafforzando l'effetto sanzionatorio della violazione.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma rilevata in relazione ai profili di nullità e alla tutela del diritto di difesa; la Corte sottolinea l'esigenza di rispetto formale e sostanziale delle garanzie.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato relativamente ai limiti del potere integrativo del giudice del riesame e alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato.
Massime di principio
- L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. è la regola: le eccezioni sono tassative e devono risultare chiaramente motivate nell'ordinanza che dispone la misura cautelare.
- Se il GIP omette l'interrogatorio e la motivazione non prova una delle ipotesi derogatorie (art. 274 e riferimenti in art. 291), l'ordinanza è vulnerabile e può essere dichiarata nulla.
- Il giudice del riesame non può regolarmente "sanare" ex post vizi genetici dell'ordinanza integrando motivazioni non espresse dal giudice che ha adottato la misura; il potere integrativo ha limiti quando il vizio ha compromesso le garanzie difensive.
- La qualifica del reato (es. presenza di aggravanti come "più persone riunite") è centrale per verificare l'eventuale deroga: se l'aggravante è esclusa, non si può automaticamente ricondurre il reato all'eccezione prevista dall'art. 291.
- La locuzione "uso di armi o di altri mezzi di violenza personale" va accertata nei fatti concreti; non basta affermare genericamente che la rapina è "grave" per applicare l'eccezione.
- In presenza di contraddizioni tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza cautelare (ad es. titolo del reato vs esclusione di aggravanti), occorre chiarimento motivato prima di poter ritenere legittima l'omissione dell'interrogatorio.
- Le modifiche introdotte dalla legge n. 114/2024 rafforzano le tutele procedurali con regole operative (documentazione, modalità di interrogatorio) e hanno reso più stringente l'obbligo di motivazione circa le eccezioni.
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