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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34301/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, valorizzando le alterne vicende processuali e il contrasto giurisprudenziale poi composto dalle Sezioni Unite.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo gravame contro il preavviso di iscrizione ipotecaria. La controversia ruotava attorno alla validità della notifica del preavviso e, in via connessa, delle cartelle esattoriali presupposte. In particolare, il ricorrente deduceva: (1) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata notifica dell’iscrizione ipotecaria e alla violazione delle norme sul procedimento e sullo Statuto del contribuente; (2) nullità della decisione per avere ritenuto valida la notifica del preavviso pur in assenza di prova della spedizione della seconda raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.; (3) omessa pronuncia sulla mancata notifica delle cartelle esattoriali, anche qui per asserita mancanza della raccomandata informativa; (4) omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notifica delle cartelle effettuata tramite poste private. La CTR aveva infatti considerato legittima la notificazione del preavviso, pur dando atto che la procedura era stata eseguita secondo l’art. 140 c.p.c. e che mancava la prova della spedizione della raccomandata informativa.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sua violazione è stata dedotta come nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 140 c.p.c.

    per la notificazione in caso di irreperibilità relativa servono deposito, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa; ai fini della prova del perfezionamento occorre l’avviso di ricevimento della raccomandata

  • art. 148 c.p.c.

    la relata di notifica fa fede per i fatti compiuti o attestati dal pubblico ufficiale in sua presenza

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l’iscrizione ipotecaria è misura riferita a una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    l’intimazione ivi prevista non è necessaria per l’iscrizione ipotecaria, ma solo quando l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla cartella

  • art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241

    impone la comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari degli effetti diretti del provvedimento

  • art. 13, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241

    l’esclusione dei procedimenti tributari non elimina gli istituti partecipativi, ma rinvia alla disciplina speciale

  • art. 21 L. 7 agosto 1990, n. 241

    prevede l’obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiede l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    richiamati a sostegno di un’interpretazione costituzionalmente orientata della prova del perfezionamento della notifica tramite posta

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    richiamati in relazione al diritto alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    interpretato nel senso che la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente dell’intenzione di procedere, in modo da consentirgli osservazioni o pagamento entro un termine congruo; la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’iscrizione.
  • Quando la notificazione di un atto impositivo o della riscossione avvenga ex art. 140 c.p.c., la regolarità del procedimento non può essere dimostrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata informativa: è necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento (o della prova equivalente di compiuta giacenza) che attesti l’effettivo ingresso dell’avviso nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La relata di notifica fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza; non copre con fede privilegiata l’effettivo inoltro postale della raccomandata informativa, che può quindi essere contestato dal destinatario senza querela di falso.
  • Nel processo tributario, la comunicazione degli atti lesivi della sfera giuridica del contribuente assume rilievo essenziale non solo per il diritto di difesa, ma anche come presupposto per la stessa impugnabilità dell’atto nei termini di legge.
  • Se il giudizio di legittimità può essere definito senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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