Ordinanza n. 769/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sui seguenti provvedimenti: a) ordinanza n. cronol. 37/2023, repert. n. 103 del 26.01.2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.; b) ordinanza n. cronol. 38/2023, repert. n. 104 del 26.01.2023, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.; c) ordinanza n. cronol. 273/2024 del 7.03.2024 emessa da Corte d’Appello, sezione lavoro, di Messina; d) ordinanza n. cronol. 2270/2023, repert. n. 1908 del 14.12.2023, emessa dalla Corte d’Appello di Messina, seconda sezione civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa indicazione, nella sentenza di ottemperanza, del termine assegnato al Comune per adempiere all'ordine giudiziale
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo a provvedimenti giudiziari recanti il riconoscimento di somme in favore del professionista, la sentenza della Sezione aveva ordinato al Sindaco del Comune di Furnari di attribuire la somma complessiva di € 46.342,82, oltre accessori e interessi, nominando il Segretario generale quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza, tuttavia, aveva omesso per mera svista di fissare il termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto adempiere, pur prevedendo per il commissario ad acta un termine di ulteriori sessanta giorni decorrenti dal vano scadere di un termine precedente, mai indicato. Il ricorrente ha quindi chiesto la correzione della sentenza per rendere concretamente eseguibile la procedura di ottemperanza.
La decisione
La domanda di correzione è stata accolta. Il TAR ha qualificato l'omessa indicazione del termine per l'adempimento del Comune come mera svista suscettibile di correzione e ha disposto l'inserimento, sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza n. 3474 del 5 dicembre 2025, dell'espressione secondo cui il Sindaco del Comune di Furnari deve provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. La correzione consente di individuare il dies a quo del termine assegnato all'amministrazione e, conseguentemente, di rendere operativo il termine successivo previsto per il commissario ad acta. Il ricorso è stato quindi chiuso nel sistema informatico dopo pubblicazione e comunicazione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio e in ogni tempo; la disposizione è ritenuta applicabile anche nei giudizi amministrativi.
Massime di principio
- L'omessa indicazione, in una pronuncia di ottemperanza, del termine assegnato all'amministrazione per adempiere costituisce errore materiale correggibile quando la pronuncia abbia già individuato l'obbligo amministrativo e abbia previsto un termine successivo per l'intervento del commissario ad acta, ma quest'ultimo risulti privo di un dies a quo determinato.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta in ogni tempo, anche d'ufficio, quando sia diretta a rendere coerente e concretamente eseguibile il contenuto della pronuncia senza modificarne la portata decisoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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